CLP: 14° ATP (Adeguamento al Progresso Tecnico e Scientifico)

È stato pubblicato il 14° ATP (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/217) che modifica l'Allegato VI del Regolamento CLP, comprendente una lista di sostanze con classificazione ed etichettatura armonizzata.

Il Regolamento prevede:

  • una lista di sostanze per le quali è stata introdotta o modificata la classificazione armonizzata;
  • la rettifica dell’Allegato VI del CLP in merito alla sostanza «pece, catrame di carbone, alta temperatura».
  • la classificazione come Cancerogeno di Categoria 2 del Biossido di titanio.

BIOSSIDO DI TITANIO

La cancerogenicità polmonare del Biossido di titanio, è associata all’inalazione di particelle di TiO2 respirabili, alla ritenzione e alla scarsa solubilità delle particelle nei polmoni, è stata inclusa la definizione delle particelle di Biossido di titanio respirabili.

Sono state indicate note specifiche per la classificazione ed etichettatura che lo contengono per evitare una classificazione ingiustificata.

Le condizioni riportate sono:

  • classificazione Cancerogeno Cat.2 (H351 per inalazione): la classificazione si applica unicamente alla sostanza TiO2 in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm e alle miscele sotto forma di polveri contenenti ≥ 1 % di particelle di TiO2 sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm;
  • nessuna classificazione ma obbligo di riportare in etichetta la frase EUH211: “Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie”: nel caso di miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di TiO2 di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm;
  • nessuna classificazione ma obbligo di riportare in etichetta la frase EUH212: “Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri”: nel caso di miscele solide contenenti ≥ 1 % di particelle di TiO2.

Le classificazioni armonizzate incluse nel 14 ATP (compreso il Biossido di titanio) si applicano, alle sostanze e alle miscele, a decorrere dal 1 ottobre 2021.

I fornitori possono, su base volontaria, applicare le nuove classificazioni armonizzate anteriormente a tale data.

 

Non è previsto dal regolamento uno smaltimento delle scorte quindi dal 1 ottobre 2021 è necessario ritirare le miscele dagli scaffali e rietichettarle.

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