27 Maggio 2020
Ambiente Prodotto
La Plastic Tax è stat introdotta dalla legge di Bilancio 2020 l’obiettivo della nuova tassa sarebbe disincentivare l’utilizzo di plastica monouso.
La Plastic-tax fa parte di quelle misure atte a recepire la Direttiva Europea SUP (Single Use Plastics) entrata in vigore a luglio 2019 e che come per tutte le direttive europee prevede l’obbligo di essere recepita dagli stati membri entro due anni, ovvero in questo caso non oltre il 2021.
Avrebbe dovuto vedere la luce a luglio 2020 ma è notizia del 14 maggio il suo slittamento a gennaio 2021.
Il 3 luglio 2019 è entrata in vigore la Direttiva dell’Unione europea UE 2019/904 sulle materie plastiche monouso, detta anche Direttiva SUP – Single Use Plastics. Essa si basa sulla legislazione della Ue già esistente e stabilisce norme più severe per i tipi di prodotti e di imballaggi che rientrano tra le dieci tipologie più spesso rinvenute sulle spiagge europee. Le nuove regole vietano, con decorrenza al 2021, l’utilizzo di determinati prodotti in plastica usa e getta per i quali esistono in commercio alternative di origine naturale.
I prodotti vietati sono bastoncini per le orecchie, posate, piatti (sia in plastica che in carta con film plastico), cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini, tazze, vaschette con relative chiusure in polistirene espanso (EPS) per consumo immediato o asporto di alimenti, contenitori per bevande e tazze sempre in EPS.
Stati dell’UE come Francia, Belgio, Portogallo, Irlanda, Finlandia, Polonia, Lettonia e Danimarca hanno introdotto prima dell’Italia una tassazione specifica sui prodotti in plastica monouso. Alcuni Paesi hanno introdotto una tassa sugli imballaggi e tassano specifiche tipologie di plastica ed il loro utilizzo. In Germania vige da anni il vuoto a rendere con deposito su cauzione, come già in parte avviene in Trentino.
Inoltre Bruxelles sembra sempre intenzionata a varare una “plastics tax UE” sui rifiuti da imballaggio in plastica non riciclati a livello nazionale a carico dei paesi membri.
A essere tassati saranno i MACSI, acronimo di manufatti per il consumo con singolo impiego come disciplinato dall’articolo 1, commi da 634 a 658 della legge di Bilancio.
Come riportato nel testo al comma 634, i prodotti a cui si applica sono gli “articoli destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica” e non concepiti per essere utilizzati più volte. Sono inoltre considerati MACSI anche i contenitori in tetrapack e i prodotti e dispositivi indicati nel comma 635.
Sono esclusi dalla tassazione i prodotti riciclati o con una percentuale di plastica inferiore al 40% e i prodotti compostabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici ed i MACSI atti al contenimento e alla protezione dei medicinali.
Sono tenuti al pagamento della plastic tax:
• il fabbricante dei prodotti realizzati sul territorio nazionale;
• il soggetto che acquisti MACSI da altri Paese UE nell’esercizio della sua attività economica o che li ceda se essi siano acquistati da un consumatore finale;
• l’importatore per quanto riguarda MACSI provenienti da Paesi terzi.
Non è considerato fabbricante chi produce MACSI utilizzando come materia prima o semilavorato, altri MACSI su cui l’imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche previste al comma 634.
La nuova imposta andrà a sommarsi al già in vigore da anni Contributo Ambientale Conai (CAC).
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