ECHA: pubblicato il Regolamento (UE) n. 2020/1435 che impone ai dichiaranti la responsabilità di aggiornare le loro registrazioni REACH

E' stato pubblicato il Regolamento 2020/1435 che fornisce ai dichiaranti indicazioni sui tempi di aggiornamento dei loro fascicoli di registrazione.

I termini sono abbastanza brevi per gli aggiornamenti di natura amministrativa e per gli aggiornamenti che comportano la generazione di dati per soddisfare le prescrizioni di cui agli allegati VII o VIII.

I tempi sono più lunghi per gli aggiornamenti più complessi, come quelli che richiedono la generazione di dati sulla base di una proposta di sperimentazione o di modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro.

I tempi sono da considerarsi come limiti massimi.

Principali tempistiche:

Art.

Modifica

Tempistica di aggiornamento ed invio

1

Modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante

entro 3 mesi dalla data in cui la modifica in questione ha effetto.

2

Modifiche della composizione della sostanza

entro 3 mesi dalla data in cui la modifica in questione ha effetto.

3

Modifiche che determini una fascia di tonnellaggio superiore

Entro 3 mesi o dalla data in cui si ricevono le relazioni delle analisi per l’aggiornamento della fascia di tonnellaggio oppure dalla data di superamento della fascia di tonnellaggio.

Modifica che determini la cessazione della fabbricazione o dell’importazione

entro 3 mesi dalla data in cui cessa la fabbricazione o l’importazione.

4

Nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati

entro 3 mesi dalla data in cui il dichiarante riceve le informazioni necessarie per effettuare la valutazione dei rischi per questo nuovo uso;

In caso di nuovo uso sconsigliato, la data in cui il dichiarante dispone di tutte le informazioni sui rischi associati a tale uso.

5

Nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente

entro 6 mesi dalla data in cui il dichiarante viene a delle nuove informazioni in questione.

6

Modifica dovuta all’aggiunta, modifica o soppressione di una classificazione armonizzata nell’allegato VI del regolamento CLP

entro la data a decorrere dalla quale si applica tale modifica.

modifica dovuta all’adeguamento della classificazione di una sostanza a seguito di una nuova valutazione a norma dell’articolo 15 del CLP

entro 6 mesi dalla data in cui è stata adottata la decisione di modificare la classificazione e l’etichettatura della sostanza.

7

Aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro

entro 12 mesi dalla data in cui viene individuata la necessità di aggiornare o modificare la relazione sulla sicurezza chimica o gli orientamenti per un uso sicuro di cui all’allegato VI, sezione 5, del regolamento in questione

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