29 Ottobre 2020
Prodotto
E' stato pubblicato il Regolamento 2020/1435 che fornisce ai dichiaranti indicazioni sui tempi di aggiornamento dei loro fascicoli di registrazione.
I termini sono abbastanza brevi per gli aggiornamenti di natura amministrativa e per gli aggiornamenti che comportano la generazione di dati per soddisfare le prescrizioni di cui agli allegati VII o VIII.
I tempi sono più lunghi per gli aggiornamenti più complessi, come quelli che richiedono la generazione di dati sulla base di una proposta di sperimentazione o di modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro.
I tempi sono da considerarsi come limiti massimi.
Principali tempistiche:
Art. |
Modifica |
Tempistica di aggiornamento ed invio |
1 |
Modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante |
entro 3 mesi dalla data in cui la modifica in questione ha effetto. |
2 |
Modifiche della composizione della sostanza |
entro 3 mesi dalla data in cui la modifica in questione ha effetto. |
3 |
Modifiche che determini una fascia di tonnellaggio superiore |
Entro 3 mesi o dalla data in cui si ricevono le relazioni delle analisi per l’aggiornamento della fascia di tonnellaggio oppure dalla data di superamento della fascia di tonnellaggio. |
Modifica che determini la cessazione della fabbricazione o dell’importazione |
entro 3 mesi dalla data in cui cessa la fabbricazione o l’importazione. |
|
4 |
Nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati |
entro 3 mesi dalla data in cui il dichiarante riceve le informazioni necessarie per effettuare la valutazione dei rischi per questo nuovo uso; In caso di nuovo uso sconsigliato, la data in cui il dichiarante dispone di tutte le informazioni sui rischi associati a tale uso. |
5 |
Nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente |
entro 6 mesi dalla data in cui il dichiarante viene a delle nuove informazioni in questione. |
6 |
Modifica dovuta all’aggiunta, modifica o soppressione di una classificazione armonizzata nell’allegato VI del regolamento CLP |
entro la data a decorrere dalla quale si applica tale modifica. |
modifica dovuta all’adeguamento della classificazione di una sostanza a seguito di una nuova valutazione a norma dell’articolo 15 del CLP |
entro 6 mesi dalla data in cui è stata adottata la decisione di modificare la classificazione e l’etichettatura della sostanza. |
|
7 |
Aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro |
entro 12 mesi dalla data in cui viene individuata la necessità di aggiornare o modificare la relazione sulla sicurezza chimica o gli orientamenti per un uso sicuro di cui all’allegato VI, sezione 5, del regolamento in questione |
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