Cessazione della qualifica di rifiuti (End of Waste) da carta e cartone

Sulla Gazzetta Ufficiale s.g. n° 33 del 9 febbraio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’ambiente n° 188 del 22 settembre 2020, che definisce i requisiti tecnici per la cessazione della qualifica di rifiuti (End of Waste) da carta e cartone.
Il decreto è in vigore dal 24 febbraio prossimo e definisce le nuove regole che devono essere rispettate affinché i rifiuti di carta e cartone possano cessare di essere qualificati rifiuti.

ARTICOLO 3
A seguito delle operazioni di recupero, conformi a quanto definito dalla norma UNI EN 643, un rifiuto di carta e cartone cessa di essere qualificato come tale, ed è qualificato come C&C recuperato, se risulta conforme ai requisiti dell’allegato 1.

ALLEGATO 1
Definisce i requisiti di qualità della carta e cartone recuperati e le verifiche sui rifiuti in ingresso.
Stabilisce che l’accertamento di conformità ai requisiti di qualità della carta e cartone recuperati deve avvenire con cadenza almeno semestrale, e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Inoltre, tale accertamento deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

Il produttore deve applicare un sistema UNI EN ISO 9001, che dimostra il rispetto dei requisiti di questo regolamento.
Nel manuale devono essere riportate le procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN643 ed il piano di campionamento.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il 23 agosto 2021, il produttore (gestore di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone) deve presentare all’ autorità competente un aggiornamento della comunicazione (art. 216 D.Lgs. 152/06) indicando la corrispondente tipologia (all.1 sub.1) e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero riportata nell’allegato 4 del DM 5/2/1998, o istanza di aggiornamento dell’autorizzazione.

In attesa dell’adeguamento e dell’invio della comunicazione di cui sopra, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di cui all’articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3, attestati mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 5.

Altre notizie

  • 26 Aprile 2024

    Prodotto

    CLP: proposta di aggiornamento della classificazione armonizzata del perossido di idrogeno

    Finlandia ha presentato una proposta per una variazione della classificazione armonizzata del perossido di idrogeno CAS: 7722-84-1. La classificazione armonizzata attualmente è: Ox. Liq. 1, H271; Acute...

  • 26 Aprile 2024

    Ambiente Prodotto

    EPSR - Ecodesign for Sustainable Products Regulation

    Il Parlamento europeo ha approvato l'accordo di trilogo sul Regolamento ESPR Ecodesign for Sustainable Products Regulation A seguito dell'adozione formale da parte del Consiglio, il Regolamento sarà pubblicato...

  • 24 Aprile 2024

    Prodotto

    SCCS: PUBBLICATA L'OPINION SUL BENZOPHENONE-4

    SCCS ha pubblicato l'Opinion ufficiale - SCCS/1660/23 - sul Benzophenone-4 (CAS: 4065-45-6). La valutazione di sicurezza di SCCS, prendendo in considerazione anche la preoccupazione legata alle proprietà...