Decreto fiscale: modifiche al D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e proroghe di alcune disposizioni relative al Covid-19

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 21 ottobre 2021, n. 146 recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Tralasciando le misure in materia fiscale e di altra natura, il decreto prevede una serie di misure sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, per intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.

In particolare, l’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione.

Pertanto il provvedimento, in primo luogo, apporta modifiche al D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare:

· prevede l’ampliamento delle competenze ispettive dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) negli ambiti della salute e sicurezza sul lavoro;

· prevede il coordinamento di INL e Aziende Sanitarie Locali nell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

· modifica le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazioni. In particolare:

o in materia di lavoro irregolare, il provvedimento scatta con una soglia di personale “in nero” presente sul luogo di lavoro del 10% (non più 20%);

o per l’adozione del provvedimento non è più richiesta alcuna “recidiva” a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche, individuate nella tabella contenuta nell’Allegato I del D.Lgs. 81/08, come modificato dal presente decreto. Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda della violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione;

o prevede l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento di sospensione, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Nel decreto è previsto inoltre il rifinanziamento delle misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid-19 alla malattia e la possibilità per i lavoratori dipendenti o autonomi, genitori di minori, di astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti.

Il decreto infine ha rifinanziato la Cassa Integrazione prevista per i Datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza Covid-19.

Il decreto è entrato in vigore il 22 ottobre 2021 e dovrà essere convertito in Legge entro i successivi 60 giorni.

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