Conversione del “Decreto fiscale”: nuove misure in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e in materia di emergenza da Covid-19.

Legge 17 dicembre 2021, n. 215


Con la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 è stato convertito in legge, con modificazioni, il DL 21 ottobre 2021, n. 146. Link al testo. La legge è entrata in vigore il 21 dicembre 2021.
Tralasciando le misure in materia fiscale e di altra natura, in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro, la Legge conferma:

· l’ampliamento delle competenze ispettive dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) negli ambiti della salute e sicurezza sul lavoro;
· il coordinamento di INL e Aziende Sanitarie Locali nell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
· la modifica delle condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazioni. In particolare:
- in materia di lavoro irregolare, il provvedimento scatta con una soglia di personale “in nero” presente sul luogo di lavoro del 10% (non più 20%);
- per l’adozione del provvedimento non è più richiesta alcuna “recidiva” a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche, individuate nella tabella contenuta nell’Allegato I del D.Lgs. 81/08 (come modificato dal presente provvedimento). Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda della violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione;
· l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento di sospensione, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

La legge inoltre:

· introduce il provvedimento di sospensione anche in caso di presenza superiore al 10% di personale inquadrato come “lavoratori autonomi occasionali”, in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;
· definisce le modalità per l’avvio e lo svolgimento dell’attività dei lavoratori inquadrati come “lavoratori autonomi occasionali”;
· introduce l’impossibilità per l’impresa destinataria del provvedimento di sospensione di contrattare anche eventuali stazioni appaltanti, durante tutto il periodo di sospensione;
· prevede l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione;
· prevede l’obbligo per il datore di lavoro di individuare il preposto o i preposti, la cui formazione deve essere svolta interamente in presenza e con cadenza almeno biennale (e comunque ogni qualvolta sia reso necessario sulla base dell’evoluzione dei rischi);
· ridefinisce gli obblighi dei preposti, modificando l’articolo 19 del D.Lgs. 81/08;
· prevede che, in caso di appalti o subappalti, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori debbano indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;
· prevede che entro il 30 giugno 2022 vengano ridefiniti gli accordi in materia di formazione, per garantire, tra le altre disposizioni, l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
· fornisce la definizione di “addestramento”.

In materia di lavoro la Legge conferma quanto già indicato nel decreto in merito a:

· rifinanziamento delle misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid-19 alla malattia e la possibilità per i lavoratori dipendenti o autonomi, genitori di minori, di astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti;
· rifinanziamento della Cassa Integrazione prevista per i Datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza Covid-19;
· proroga al 31 dicembre 2021 dei termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale.

Sono state inoltre previste le seguenti novità:

· l’erogazione di assegni di mantenimento a favore di genitori separati o divorziati, che a causa dell’emergenza da Covid-19 abbia cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa;
· gli enti di previdenza obbligatoria possono adottare iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai Ministri competenti;
· modifiche all’attività degli organismi paritetici;
· l’istituzione dell’Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL.




 

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