Estensione dell’obbligo di possesso del Green Pass rafforzato, modifica delle misure di quarantena e isolamento

È stato pubblicato il DL 30 dicembre 2021, n. 229, con il quale viene esteso l’obbligo del Green Pass rafforzato dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, per l’accesso a diversi servizi e attività, tra i quali:

· sagre e fiere, convegni e congressi;
· mezzi di trasporto;
· servizi di ristorazione all’aperto;
· alberghi e altre strutture ricettive (compresi i servizi di ristorazione al loro interno, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati).

Inoltre viene annullata la quarantena, in caso di contatto stretto, per chi ha completato il ciclo vaccinale primario o è guarito dal Covid-19 da meno di 120 giorni e per coloro che hanno ricevuto la dose booster.

Inoltre, il Ministero della Salute, ha emesso una circolare di aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento, e, in base all’andamento dei contagi da Covid-19, un’Ordinanza, a seguito della quale viene aggiornata la classificazione delle Regioni e delle Province Autonome tra zone “bianche” e zone “gialle”.

In particolare, il decreto prevede:
· che il periodo di quarantena non si applichi ai contatti stretti che hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guariti dal Covid-19 da meno di quattro mesi (120 giorni) e a coloro che hanno ricevuto la dose booster; tali soggetti devono indossare la mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il soggetto positivo ed effettuare un tampone rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
· la vendita di mascherine FFP2 a prezzi contenuti fino al 31 marzo 2022.

Quarantena
Per i contatti stretti, la quarantena ha una durata di:
· 10 giorni, con test molecolare o antigenico negativo al termine di tale periodo, per i soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o lo hanno completato da meno di 14 giorni;
· 5 giorni, con test molecolare o antigenico negativo al termine di tale periodo, per i soggetti asintomatici, che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni.
La quarantena non si applica in caso di soggetti asintomatici che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guariti dal Covid-19 nei 120 giorni precedenti. Per tali soggetti restano valide le disposizioni del DL 229/21 sopra citate.

Per i contatti a basso rischio la quarantena non si applica qualora tali soggetti abbiano sempre indossato mascherine chirurgiche o FFP2.

Isolamento
È possibile ridurre da 10 a 7 giorni il periodo di isolamento dei soggetti che hanno ricevuto la dose booster, o che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, se tali soggetti sono sempre stati asintomatici, o se risultano asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, venga eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Il decreto è entrato in vigore il 31 dicembre 2021. Il provvedimento dovrà essere convertito in legge.




 

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