Materiali e oggetti di materia plastica destinati al contatto con gli alimenti: pubblicato il Regolamento (UE) 2023/1442

E’ stato pubblicato il 16° adeguamento del Regolamento (UE) 2023/1442 che modifica il Regolamento (UE) n. 10/2011 su materiali e oggetti di materia plastica destinati al contatto con gli alimenti (MOCA).

Le modifiche riguardano le sostanze autorizzate elencate nell’allegato I del PIM che possono essere intenzionalmente utilizzate nella fabbricazione di MOCA.

Nel dettaglio, il nuovo regolamento:

· elimina dalla lista delle sostanze autorizzate la farina e le fibre di legno non trattate e l’acido salicilico.

· modifica i limiti di migrazione specifica per alcuni ftalati (DBP, BBP, DEHP)

· modifica le restrizioni applicabili all’acido ftalico, diesteri con alcoli saturi primari ramificati C8-C10, con oltre il 60 % di C9 (“DINP”) per quanto riguarda l’utilizzo dei MOCA per lattanti.

· modifica le restrizioni per: trietanolammina; acido perclorico, sali (perclorato); dietil[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]fosfonato; poli[(R)-3-idrossibutirrato-co-(R)-3-idrossiesanoato), estere trifenilico dell’acido fosforoso polimerizzato con esteri alchilici C10-16 di alfa-idro- omegaidrossipoli[ossi (metil-1,2-etandiolo)].

· aggiunge alla lista delle sostanze autorizzate: tris(2-etilesil) benzene-1,2,4-tricarbossilato; (trietanolammina-perclorato, sale di sodio), dimero; N, N-bis (2-idrossietil) stearilammina parzialmente esterificata con acidi grassi saturi C16/C18; Acido fosforico, esteri misti con 2-idrossietil metacrilato; Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’- tetracarbossilica (“BTDA”).

· modifica alcune restrizioni di gruppo e ne aggiunge di ulteriori

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 1° Agosto 2023 ma gli articoli immessi per la prima volta sul mercato prima del 01/02/2025 potranno restare in commercio fino ad esaurimento scorte.

Norme transitorie specifiche riguardano poi i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o con farina e fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno che possono continuare ad essere immessi per la prima volta sul mercato dopo il 1° febbraio 2025, purché siano soddisfatte specifiche condizioni.

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