È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2025 la Legge n. 147/2025, di conversione del Decreto Legge 8 agosto 2025 n. 116, noto come “Decreto Terra dei Fuochi”. Il provvedimento rafforza il sistema di contrasto alla gestione illecita dei rifiuti, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e accelerare gli interventi di bonifica nelle aree maggiormente esposte, ma valido ovviamente su tutto il territorio italiano. Al contempo introduce alcune marginali semplificazioni normative.
Principali novità introdotte al Testo Unico Ambientale ( D.Lgs. 152/06)
- Art. 256 (Gestione di rifiuti non autorizzata)
La norma viene riscritta distinguendo più chiaramente tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. Per questi ultimi le violazioni tornano ad essere contravvenzioni con possibile il ricorso all’oblazione, riducendo l’impatto penale per le imprese che compiono irregolarità di carattere minore, per inasprire invece i casi riguardanti rifiuti pericolosi e condotte dolose. - Art. 256, comma 1
Viene istituita una unica disposizione che prevede l’arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro, con previsione della reclusione da uno a cinque anni se riguardante rifiuti pericolosi. - Art. 256, comma 4
Completamente sostituito da una nuova formulazione. Per chi, pur essendo autorizzato, non rispetta le prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi è prevista l’ammenda da 6.000 a 52.000 euro o l’arresto fino a tre anni, salvo ipotesi più gravi. Viene circoscritta una responsabilità penale minore nei casi riguardanti rifiuti non pericolosi. - Art. 258 (Tracciabilità, Registri Carico e Scarico)
Sono sostanzialmente raddoppiate le sanzioni amministrative in materia di registrazione e tracciabilità dei rifiuti, in particolare per irregolarità relative ai registri di carico e scarico. Inoltre, è stata introdotta una nuova fattispecie penale autonoma per trasporto senza documentazione, o con informazioni sbagliate o falsate ed altre casistiche analoghe, con reclusione da uno a tre anni nei casi più gravi, superando il precedente rinvio all’art. 483 c.p.

