Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025 (n. 119), è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, contestualmente, vengono abrogati tutti i precedenti accordi.
Questo importante accordo definisce con precisione diversi aspetti cruciali, tra cui:
- la durata minima dei corsi di formazione obbligatori;
- i contenuti formativi essenziali per ogni percorso;
- le metodologie didattiche e organizzative da seguire;
- i requisiti necessari per i soggetti che erogano la formazione.
Di seguito alcune delle principali novità introdotte (l’elenco non è esaustivo; per ulteriori informazioni potete scrivere a formazione@ceprasrl.it e consultare il testo integrale dell’accordo):
Formazione per i datori di lavoro
Il nuovo accordo stabilisce la formazione obbligatoria per i datori di lavoro – corso della durata di 16 ore, strutturato in moduli di carattere giuridico e organizzativo. Per i titolari di imprese edili operanti nei cantieri è previsto un modulo integrativo di 6 ore. L’aggiornamento obbligatorio, con cadenza quinquennale, avrà una durata minima di 6 ore e potrà essere seguito anche online.
Formazione per i datori di lavoro con ruolo di RSPP
La formazione dei datori di lavoro con ruolo di RSPP si articola con un modulo comune di 8 ore e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento. Al modulo comune di 8 ore si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro di cui al punto precedente (16 ore).
I moduli tecnici-integrativi hanno durata differente a seconda del settore di appartenenza:
Modulo integrativo 1: Agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore)
Modulo integrativo 2: Pesca (12 ore)
Modulo integrativo 3: Costruzioni (16 ore)
Modulo integrativo 4: Chimico – Petrolchimico (16 ore)
Formazione per i preposti alla sicurezza
I preposti, oltre alla formazione prevista per i lavoratori, dovranno frequentare un modulo aggiuntivo di 12 ore, articolato in quattro aree tematiche. L’aggiornamento, con una durata minima di 6 ore, dovrà essere effettuato con cadenza biennale e, in ogni caso, qualora si renda necessario a causa dell’evoluzione dei rischi o dell’insorgere di nuovi rischi. Non è ammessa la modalità e-learning per questo tipo di formazione, al fine di garantire interazioni pratiche e una preparazione specifica sulle tecniche di comunicazione e supervisione.
Modalità di erogazione e organizzazione dei corsi
L’accordo prevede quattro diverse modalità per l’erogazione della formazione:
- in presenza;
- in videoconferenza sincrona;
- in e-learning;
- in modalità mista.
Le principali indicazioni di carattere organizzativo riguardano:
- un numero massimo di 30 partecipanti per corso (ad eccezione della modalità e-learning);
- un rapporto docente/discente non superiore a 1 docente ogni 6 partecipanti per le attività pratiche;
- l’obbligatorietà di un registro di presenza, in formato cartaceo o elettronico;
- una frequenza minima richiesta pari al 90% delle ore formative per poter accedere alla verifica finale;
- la redazione e l’archiviazione, in formato cartaceo o elettronico, del verbale relativo alle verifiche finali;
- la predisposizione del progetto formativo in conformità alle indicazioni vigenti.
Entrata in vigore e periodo transitorio
L’accordo introduce un periodo transitorio di 12 mesi a partire dalla data di entrata in vigore, durante il quale sarà ancora possibile erogare i corsi in conformità alla normativa precedente. I datori di lavoro sono tenuti a partecipare al corso di formazione e a completarlo entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo stesso e l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di conclusione del corso, come indicata nell’attestato.

