E’ stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/929 della Commissione che approva l’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 6 e 13.
Il BIT è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 6 (preservanti per prodotti in scatola) e 13 (preservanti per fluidi nella lavorazione di metalli).
BIT – 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one Numero CE: 220-120-9 Numero CAS: 2634-33-5
Data di approvazione: 1°ottobre 2026
L’immissione sul mercato di articoli trattati è subordinata alle condizioni seguenti:
a) la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato che è stato trattato con BIT o che lo contiene assicura che l’etichetta di tale articolo trattato
rechi le informazioni elencate all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012;
b) la persona responsabile dell’immissione sul mercato per l’uso da parte di utilizzatori non professionali di una miscela (diversa dalle vernici) trattata con BIT o che lo
contiene assicura che la miscela non contenga BIT a una concentrazione che determina la classificazione della miscela come sensibilizzante della pelle di categoria 1 A,
tranne qualora l’esposizione possa essere evitata con mezzi diversi dall’uso di dispositivi di protezione individuale;
c) la persona responsabile dell’immissione sul mercato per l’uso da parte di utilizzatori non professionali di una vernice trattata con BIT o che lo contiene a una concentrazione che determina la classificazione della miscela come sensibilizzante della pelle di categoria 1 A assicura che:
i) la vernice sia fornita con adeguati guanti protettivi conformi alla norma europea EN 374 o equivalente;
ii) l’etichetta indichi che durante l’uso devono essere indossati guanti protettivi.
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