ECHA ha aggiornato la FAQ n. 1727 relativa alla necessità di rietichettare i prodotti che godevano del periodo transitorio per la notifica PCN fino al 1° gennaio 2025.
Fino al 31 dicembre 2024, i fornitori (importatori, utilizzatori a valle e distributori) potevano immettere sul mercato miscele senza un identificatore univoco di formula (UFI) se i soggetti obbligati avevano già presentato informazioni sulla base dei requisiti nazionali che beneficiavano del periodo transitorio (fino al 1° gennaio 2025). L’UFI non era richiesto al momento dell’etichettatura originale della miscela
Era stato specificato nella FAQ 1727 e nella guida “Orientamenti sulle informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria – Allegato VIII del Regolamento CLP che non era necessario rietichettare i prodotti messi a disposizione di un distributore prima del 1º gennaio 2025, in quanto il soggetto obbligato (importatore, utilizzatore a valle) aveva ottemperato agli obblighi richiesti dall’art. 45 del Reg. CLP prima dell’immissione in commercio.
Di conseguenza i prodotti potevano essere presenti sugli scaffali dei distributori senza codice UFI in etichetta anche dopo il 1° gennaio 2025.
L’aggiornamento dell’interpretazione prevede che, a partire dal 1° gennaio 2025, tutte le miscele soggette a notifica e presenti sugli scaffali dei distributori debbano riportare un UFI in etichetta. Questo in ragione del fatto che è terminato il periodo transitorio e che vi è l’obbligo dei fornitori di soddisfare i requisiti del CLP.