La Direttiva (UE) 2024/825 sulla tutela dei consumatori per la transizione verde (ECGTD), adottata a febbraio 2024, modifica le precedenti direttive sulle pratiche commerciali scorrette (2005/29/CE) e sui diritti dei consumatori (2011/83/UE). L’obiettivo è consentire scelte d’acquisto più consapevoli, contrastare il greenwashing e promuovere un consumo sostenibile.
Tutti gli operatori del mercato UE dovranno adeguarsi alle nuove regole entro il 27 settembre 2026.
Punti chiave della normativa
- Marchi di sostenibilità: È vietato esibire etichette ecologiche non basate su sistemi di certificazione riconosciuti o non stabilite da autorità pubbliche.
- Scopo delle dichiarazioni: Impossibile estendere un’affermazione ambientale all’intero prodotto o all’intera azienda se riguarda solo un aspetto o un’attività specifica.
- Claim ambientali generici: Sono proibite diciture vaghe come “ecologico”, “green”, “amico dell’ambiente” o “biodegradabile”, a meno che non si possa dimostrare un’eccellenza prestazionale riconosciuta (es. conformità con l’Ecolabel UE o norme EN ISO) oppure specificare in modo chiaro e visibile il dettaglio dell’affermazione sullo stesso supporto promozionale.
- Elementi impliciti: Rientrano nella normativa non solo i testi espliciti, ma anche loghi, colori, immagini o nomi di prodotti/brand che suggeriscono un impatto ambientale ridotto o positivo.
Prodotti esistenti e “giacenze di magazzino”
La direttiva si applica anche ai prodotti già fabbricati, ordinati o presenti sugli scaffali prima del 27 settembre 2026. Per facilitare la transizione, la rete CPC (Consumer Protection Cooperation) ha individuato diverse azioni correttive che i professionisti possono adottare:
- Rimuovere o aggiornare i claim non conformi sui canali online e nei materiali pubblicitari.
- Applicare adesivi o ri-etichettare le confezioni già prodotte.
- Esporre informative correttive nei punti vendita fisici e digitali.
- Adeguare la progettazione dei futuri packaging e dei nuovi ordini.
Sebbene non siano previste esenzioni per i prodotti a magazzino, le autorità di controllo adotteranno un approccio di vigilanza graduale e proporzionato nelle prime fasi di applicazione, fermo restando l’obbligo per le aziende di attivarsi per tempo.

