DOGANE: CONTROLLI SULL’ASSEGNAZIONE DEI CODICI Y (REACH)

23, Giu, 2025 | Settore Prodotto

Pubblicata la circolare ADM n.12/2025  relativa ai controlli sulle importazioni dei prodotti soggetti al regolamento REACH.

Con la nota n.0022111 del 25 luglio 2024 (a cui si fa riferimento nel Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Anno 2025) il Ministero della Salute ha individuato negli USMAF-SASN territorialmente competenti gli organi di controllo per la verifica di autorizzazioni e restrizioni prescritte dal REACH sui prodotti importati.

REGISTRAZIONE

Il dichiarante ha l’onere, all’atto della presentazione della dichiarazione doganale, di indicare nei pertinenti data element della dichiarazione doganale, il numero di codice 01CH, identificativo della citata registrazione.

Al fine di consentire alle competenti autorità di verificare se le sostanze in quanto tali o contenute in miscele importate siano state precedute dalla prevista registrazione è stata realizzata una modalità collaborativa tra le Autorità Regionali di Controllo REACH/CLP e ADM. In tale ambito, al fine di ottimizzare l’attività degli ispettori, è stato convenuto che le Autorità Regionali di Controllo REACH/CLP possano inoltrare alla Direzione Territoriale di ADM competente per territorio una richiesta di informazioni concernente le importazioni già avvenute di sostanze o miscele, con lo scopo di verificare a posteriori l’ottemperanza alle disposizioni relative alla registrazione di cui al Regolamento REACH.

AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE

Gli Uffici delle Dogane procedono alla verifica della correttezza dell’utilizzo dei seguenti codici indicati nei data element della dichiarazione doganale:

  • C073, Y105, Y109 e Y115 per le autorizzazioni
  • Y106, Y110 e Y113 per le restrizioni

In presenza di dubbi sul numero di autorizzazione, sul rispetto delle restrizioni, sulla esenzione indicata, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (UE) n. 2019/1020, gli Uffici delle Dogane devono sospendere lo svincolo della merce e provvedere ad informare senza indugio gli USMAF-SASN territorialmente competenti comunicando, contestualmente, all’operatore economico (l’importatore) la necessità di inviare istanza all’USMAF-SASN territorialmente competente per la richiesta del rilascio del Nulla Osta Sanitario (NOS) – ai fini REACH – all’importazione attraverso l’utilizzo dell’applicativo NSIS-USMAF.

L’USMAF-SASN, entro quattro giorni lavorativi successivi alla sospensione può comunicare all’ufficio doganale:

  • il rilascio del nulla osta sanitario ai fini dell’autorizzazione all’immissione in libera pratica da parte di ADM;
  • la non ammissione all’importazione in caso di non rilascio del nulla osta sanitario;
  • il mantenimento della sospensione dello svincolo per ulteriori approfondimenti (cd. comunicazione interlocutoria);
  • di aver emanato un provvedimento in cui indica all’Operatore economico le eventuali misure da intraprendere da parte dello stesso entro un periodo determinato.

In caso di mancata risposta entro il suddetto termine di quattro giorni lavorativi, l’ufficio doganale procede allo svincolo informandone l’Operatore Economico, fatti salvi i restanti controlli.

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