Si avvicinano alcune scadenze previste dal Regolamento 2024/1328 che modifica l’allegato XVII del regolamento REACH in relazione alla restrizione riguardante il D4, D5 e D6.
L’ aggiornamento ha introdotto ulteriori restrizioni relativamente all’immissione in commercio di sostanze o miscele contenenti D4, D5 e D6 dopo il 6 giugno 2026 (con alcune deroghe, come per i cosmetici LEAVE ON 6 giugno 2027) .
Dopo tale data, non è consentita l’immissione sul mercato:
a) come sostanza in quanto tale,
b) come componente di altre sostanze, o
c) nelle miscele,
in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 % in peso della rispettiva sostanza.
ATTENZIONE: considerando la definizione data dal REACh di “immissione sul mercato” (l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L’importazione è considerata un’immissione sul mercato), la restrizione deve essere interpretata come un divieto non solo per la prima immissione ma come divieto di presenza sul mercato di prodotti non conformi.
Ciò si applica anche a prodotti sottoposti ad altre normative, come il cosmetico, che solitamente prevedono una distinzione tra prima immissione e messa a disposizione sul mercato.
La restrizione 70 prevede alcune deroghe ed esenzioni, ad esempio non si applica a sostanze e miscele utilizzate a livello industriale nella formulazione o nel (re)imballaggio di miscele.
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