Vibrazioni

Il Decreto Legislativo 81/08, al Capo III del Titolo VIII, prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

Le vibrazioni meccaniche possono essere trasferite ai lavoratori che impugnano utensili vibranti (es. martelli demolitori, trapani a percussione, trapani-avvitatori, smerigliatrici e levigatrici, decespugliatori e motoseghe, ...) o a lavoratori che operano su mezzi in movimento (carrelli elevatori, trattori, escavatori, autoveicoli, ...).

L'art. 202 impone al datore di lavoro di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro. La valutazione dei rischi può essere effettuata anche senza misurazioni, qualora siano reperibili dati di esposizione adeguati presso banche dati dell'ISPESL/INAIL e delle Regioni o direttamente presso i produttori o fornitori. Nel caso in cui tali dati non siano reperibili è necessario misurare i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

Una corretta valutazione deve contentere:

  • gli esiti delle misurazioni svolte con adeguata strumentazione, calibrata e tarata e/o i livelli di accelerazione di ogni sorgente presente in azienda reperiti in banche dati o dai costruttori;
  • i livelli di esposizione per ogni lavoratore e la classe di rischio in funzione dei valori di azione e dei valori limite;
  • l'indicazione di eventuali cofattori (es.: basse temperature, bagnato, elevata umidità, sovraccarico biomeccanico, ...).

A valle della valutazione di esposizione dovranno anche essere individuate le misure di prevenzione e protezione finalizzate alla riduzione del rischio.