Diisocianati

USO SICURO DEI DIISOCIANATI: LA RESTRIZIONE EUROPEA

 

Con il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020), che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), sono imposte le condizioni (restrizioni) per l’immissione sul mercato e l’uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1 % in peso.

L’allegato al Regolamento stabilisce le restrizioni previste per l’immissione sul mercato (dal 24 Febbraio 2022) e per quanto riguarda l’uso (dal 24 agosto 2023).


Restrizioni Immissione sul mercato: dal 24 febbraio 2022
Non è possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, con concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, maggiori di 0,1 % in peso se non con restrizioni (garanzie del fornitore).

Restrizioni Uso: dal 24 agosto 2023
Per l’uso, dal 24 agosto 2023, (se in concentrazione > 0,1%) oltre a quanto previsto per la restrizione per l’immissione sul mercato per i fornitori, è prevista una restrizione per i datori di lavoro o i lavoratori autonomi che devono garantire che gli utilizzatori industriali o professionali (*) abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele (garanzie dell’utilizzatore).
(*) Utilizzatori industriali e professionali: si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
 

Quindi:

1) Dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato europeo i diisocianati in quanto tali, o come costituenti di sostanze o miscele (se in concentrazione > 0,1%), se non sono rispettate le seguenti condizioni (restrizioni) per il fornitore:

  • garanzia che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione degli utilizzatori industriali e professionali (lavoratori e lavoratori autonomi che manipolano diisocianati), formazione da effettuarsi entro il 24 agosto 2023 e deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione;
  • l’imballaggio deve riportare la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto la formazione adeguata”.

2) 2 Dal 24 agosto 2023, i diisocianati non devono essere usati in quanto tali, o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

  • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% di peso, o
  • il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

 

APPROFONDIMENTO SUI DIISOCIANATI

 

COSA SONO I DIISOCIANATI
I diisocianati (O=C=N-R-N=C=O) sono composti chimici caratterizzati dalla presenza di due gruppi isocianici (=C=O) che conferiscono loro una notevole affinità verso composti contenenti idrogeno attivo, nonché un certo grado di tossicità. La natura chimica del gruppo R può essere di tipo alifatico o aromatico, di lunghezza non specificata, e incide sulla reattività dei diversi isocianati: in generale gli isocianati aromatici sono più reattivi di quelli alifatici.

QUALI SONO I DIISOCIANATI COMPRESI NELLA RESTRIZIONE
I diisocianati compresi nella restrizione sono quelli che rispettano la definzione indicata nella restrizione, almeno quelli riportati sul sito dell’ECHA , riportati di seguito (elenco non esaustivo):

 

Name EC CAS
m-tolylidene diisocyanate 247-722-4 26471-62-5
2-methyl-m-phenylene diisocyanate 202-039-0 91-08-7
3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate 202-112-7 91-97-4
4,4’-Methylenediphenyl diisocyanate 202-966-0 101-68-8
Hexamethylene diisocyanate 212-485-8 822-06-0
1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene 220-474-4 2778-42-9
2,4’-Methylenediphenyl diisocyanate 227-534-9 5873-54-1
1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene 222-852-4 3634-83-1
3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate 223-861-6 4098-71-9
2,4,6-triisopropyl-m-phenylene diisocyanate 218-485-4 2162-73-4
2,2’-Methylenediphenyl diisocyanate 219-799-4 2536-05-2
4-methyl-m-phenylene diisocyanate 209-544-5 584-84-9
4,4'-methylenedicyclohexyl diisocyanate 225-863-2 5124-30-1
1,5-naphthylene diisocyanate 221-641-4 3173-72-6
     

 

DOVE VENGONO UTILIZZATI
I diisocianati, reagendo con gruppi funzionali che contengono idrogeni attivi (es. OH, NH, COOH), sono utilizzati, come componenti chimici di base per produrre polimeri in una vasta gamma di settori e applicazioni (schiume poliuretaniche, elastomeri termoplastici, elastan, sigillanti, vernici poliuretaniche, ecc.).

QUALI SONO LE LORO PROPRIETA’ TOSSICOLOGICHE
Per quanto riguarda gli aspetti tossicologici, gli effetti degli isocianati sull’organismo umano sono dovuti in primo luogo all’interazione con le mucose, verso cui presentano azione fortemente irritante. La sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori.

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO
I diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.