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FOCUS

Il Titolo XI del D. Lgs 81/2008 si applica a tutte le attività lavorative in cui possono formarsi atmosfere esplosive pericolose dovute alla manipolazione di sostanze infiammabili e che pertanto sono esposte a un pericolo di esplosione. Il decreto si riferisce alla manipolazione di sostanze infiammabili in condizioni atmosferiche. Di tale manipolazione fanno parte la fabbricazione, la lavorazione, il trattamento, l'eliminazione, lo stoccaggio, la preparazione, il trasporto e la movimentazione interna all'azienda mediante condutture o altri ausili.

In linea di massima si può asserire che il Titolo XI del D.lgs. 81/2008 è applicabile a tutte le attività soggette allo stesso D. Lgs. 81/2008 dove sono presenti, o possono formarsi anche a seguito di un mal funzionamento, delle atmosfere potenzialmente esplosive.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori ad atmosfere esplosive ai sensi dell’art. dell’art. 290 del D. Lgs. 81/2008; ciò comporta che la valutazione del rischio di esplosione si inserisce nella più generale valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori richiesta dall’art. 28 del D. Lgs. 81/2008.

Il Titolo XI del D. Lgs 81/2008 chiede al Datore di Lavoro di adottare le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività, in particolare il Datore di Lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.

Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il Datore di Lavoro deve:

  • evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
  • attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per porre in atto le prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive, come previste dal D. Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro deve:

  1. classificare le zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive;
  2. valutare i rischi di esplosione;
  3. individuare ed attuare le misure tecniche e organizzative, collettive e individuali, di prevenzione e protezione contro le esplosioni;
  4. adeguare gli impianti esistenti in relazione alle nuove regolamentazioni;
  5. mettere a disposizione solo le attrezzature adeguate al tipo di zona in cui sono destinate ad operare;
  6. informare e formare i lavoratori sul rischio e sulla protezione contro le esplosioni;
  7. elaborare il “Documento sulla protezione contro le esplosioni” integrando il documento di valutazione dei rischi.

Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

  • probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
  • probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
  • caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
  • entità degli effetti prevedibili.
     

L’art. 293 prescrive al comma 1 che il Datore di Lavoro suddivida in zone omogenee per tipologia di rischio, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Nell’allegato XLIX sono ripresi alcuni termini e definizioni di comune uso nell’ambito dei processi di classificazione e viene precisato che “Per la classificazione delle aree si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali la EN 60079-10 per atmosfere esplosive in presenza di gas”.

Con la definizione delle attività sopra indicate il Datore di Lavoro ex art. 294 provvede a elaborare e a tenere aggiornato il documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni», in cui deve essere indicato:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate a raggiungere gli obiettivi dello specifico titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.