Con il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020), che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), sono imposte le condizioni (restrizioni) per l’immissione sul mercato e l’uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1 % in peso.
L’allegato al Regolamento stabilisce le restrizioni previste per l’immissione sul mercato (dal 24 Febbraio 2022) e per quanto riguarda l’uso (dal 24 agosto 2023).
Restrizioni Immissione sul mercato: dal 24 febbraio 2022
Non è possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, con concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, maggiori di 0,1 % in peso se non con restrizioni (garanzie del fornitore).
Restrizioni Uso: dal 24 agosto 2023
Per l’uso, dal 24 agosto 2023, (se in concentrazione > 0,1%) oltre a quanto previsto per la restrizione per l’immissione sul mercato per i fornitori, è prevista una restrizione per i datori di lavoro o i lavoratori autonomi che devono garantire che gli utilizzatori industriali o professionali (*) abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele (garanzie dell’utilizzatore).
(*) Utilizzatori industriali e professionali: si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
Quindi:
1) Dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato europeo i diisocianati in quanto tali, o come costituenti di sostanze o miscele (se in concentrazione > 0,1%), se non sono rispettate le seguenti condizioni (restrizioni) per il fornitore:
2) 2 Dal 24 agosto 2023, i diisocianati non devono essere usati in quanto tali, o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
COSA SONO I DIISOCIANATI
I diisocianati (O=C=N-R-N=C=O) sono composti chimici caratterizzati dalla presenza di due gruppi isocianici (=C=O) che conferiscono loro una notevole affinità verso composti contenenti idrogeno attivo, nonché un certo grado di tossicità. La natura chimica del gruppo R può essere di tipo alifatico o aromatico, di lunghezza non specificata, e incide sulla reattività dei diversi isocianati: in generale gli isocianati aromatici sono più reattivi di quelli alifatici.
QUALI SONO I DIISOCIANATI COMPRESI NELLA RESTRIZIONE
I diisocianati compresi nella restrizione sono quelli che rispettano la definzione indicata nella restrizione, almeno quelli riportati sul sito dell’ECHA , riportati di seguito (elenco non esaustivo):
Name | EC | CAS |
m-tolylidene diisocyanate | 247-722-4 | 26471-62-5 |
2-methyl-m-phenylene diisocyanate | 202-039-0 | 91-08-7 |
3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate | 202-112-7 | 91-97-4 |
4,4’-Methylenediphenyl diisocyanate | 202-966-0 | 101-68-8 |
Hexamethylene diisocyanate | 212-485-8 | 822-06-0 |
1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene | 220-474-4 | 2778-42-9 |
2,4’-Methylenediphenyl diisocyanate | 227-534-9 | 5873-54-1 |
1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene | 222-852-4 | 3634-83-1 |
3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate | 223-861-6 | 4098-71-9 |
2,4,6-triisopropyl-m-phenylene diisocyanate | 218-485-4 | 2162-73-4 |
2,2’-Methylenediphenyl diisocyanate | 219-799-4 | 2536-05-2 |
4-methyl-m-phenylene diisocyanate | 209-544-5 | 584-84-9 |
4,4'-methylenedicyclohexyl diisocyanate | 225-863-2 | 5124-30-1 |
1,5-naphthylene diisocyanate | 221-641-4 | 3173-72-6 |
DOVE VENGONO UTILIZZATI
I diisocianati, reagendo con gruppi funzionali che contengono idrogeni attivi (es. OH, NH, COOH), sono utilizzati, come componenti chimici di base per produrre polimeri in una vasta gamma di settori e applicazioni (schiume poliuretaniche, elastomeri termoplastici, elastan, sigillanti, vernici poliuretaniche, ecc.).
QUALI SONO LE LORO PROPRIETA’ TOSSICOLOGICHE
Per quanto riguarda gli aspetti tossicologici, gli effetti degli isocianati sull’organismo umano sono dovuti in primo luogo all’interazione con le mucose, verso cui presentano azione fortemente irritante. La sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori.
CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO
I diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.