CEPRA Settore Prodotto

Notifica SCIP database

Servizi di Notifica al SCIP DATABASE dell’ECHA per gli articoli che contengono sostanze SVHC (Substance Very High Concern).

L’obbligo parte dal 5 gennaio 2021

Questo obbligo normativo deriva dalla pubblicazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica della Normativa Quadro sui Rifiuti (WFD – Waste Framework Directive) – recepita dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 art 80 comma 3.

I fornitori di articoli che contengono una o più sostanze SVHC dovranno fornire all’ECHA le informazioni sull’uso sicuro degli articoli.

Questa novità è un’estensione dell’obbligo di comunicazione lungo la catena di approvvigionamento secondo l’art. 33 del Regolamento REACH.

QUAL È L’OBIETTIVO?

La banca dati SCIP mira ad approfondire la conoscenza delle sostanze chimiche pericolose contenute in articoli e prodotti lungo il loro intero ciclo di vita, anche nella fase in cui diventano rifiuti.

  • ridurre le sostanze pericolose contenute nei rifiuti,
  • incoraggiare la sostituzione di tali sostanze con alternative più sicure,
  • contribuire a una migliore economia circolare.

L’obiettivo del database è quello di:

  • ridurre la generazione di rifiuti contenenti sostanze pericolose cercando di sostituirle con sostanze meno pericolose
  • rendere disponibili le informazioni per migliorare le operazioni di trattamento dei rifiuti
  • monitorare l’uso di sostanze SVHC negli articoli e avviare azioni appropriate anche nello smaltimento degli articoli

CHE COS’È UN ARTICOLO?

Un articolo è un oggetto a cui, durante la produzione, sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica

ATTORI COINVOLTI:

  • produttori di articoli
  • importatori di articoli
  • distributori UE di articoli e altri attori che immettono articoli sul mercato.

I produttori e i distributori di articoli prodotti al di fuori dell’ UE non hanno obblighi diretti ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti.

Tuttavia, dovrebbero supportare i loro clienti dell’UE (importatori) fornendo loro le informazioni necessarie sugli SVHC negli articoli.

I rivenditori e altri attori che forniscono articoli direttamente ai consumatori non devono presentare informazioni all’ECHA.

I fornitori di articoli dovranno comunicare le informazioni sulle sostanze SVHC contenute negli articoli in concentrazioni >= 0,1% p/p lungo la catena di approvvigionamento e informare l’ECHA caricando le informazioni sull’uso sicuro nel database SCIP.

Le informazioni da fornire sono:

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

  • informazioni rilevanti per l’identificazione dell’articolo;
  • nome, intervallo di concentrazione e posizione dell’SVHC; e
  • altre informazioni sull’uso sicuro dell’articolo, in particolare, se le informazioni di cui sopra non sono sufficienti a garantire la corretta gestione dell’articolo come rifiuto.

INFORMAZIONI NON OBBLIGATORIE

  • immagine dell’articolo
  • descrizione delle dimensioni dell’articolo
  • istruzioni per il disassemblaggio
  • informazioni pertinenti che permettano la gestione sicura dell’articolo.

SCADENZE:

  • 5 gennaio 2021 obbligo di notifica sul database SCIP.

I NOSTRI SERVIZI

  • STRATEGIA: studio casistiche aziendali, portafoglio prodotti e documentazione dei fornitori. Lo scopo è determinare COSA E COME NOTIFICARE
  • ANALISI SVHC: analisi dei vostri articoli per verificare le presenza di SVHC (LINK)
  • NOTIFICA SCIP DATABASE
  • FORMAZIONE: per rendervi autonomi nella gestione dello SCIP database

Per maggiori informazioni contattateci.

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