Nell’ambito della vendita ON LINE di prodotti chimici, tra cui cosmetici, detergenti e altri prodotti , diverse informazioni devono essere messe a disposizione.
Di seguito una descrizione dei principali requisiti previsti dalle normative applicabili.
GPSR – Reg 988
Il GPSR (art 19) – applicabile ai prodotti destinati al consumatore – prevede che gli operatori economici che vendono i prodotti on line o con altre modalità a distanza devono indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:
- denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo postale ed elettronico o quelli del punto unico di contatto del fabbricante;
- se il fabbricante è extra UE, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile dell’immissione in mercato;
- immagine del prodotto, tipo e informazioni per la sua corretta identificazione;
- avvertenze e informazioni sulla sicurezza presenti sul prodotto o sull’imballaggio.
Cosmetici
L’Articolo 19 del Regolamento GPSR, riguardante le informazioni da fornire in caso di vendite online e/o a distanza, si applica anche ai prodotti cosmetici ed è complementare ai requisiti dell’Articolo 19 del Regolamento 1223/2009 che stabilisce le regole per l’etichettatura dei cosmetici.
| INFORMAZIONI |
| nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l’indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato; |
| informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto; |
| qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull’imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato. |
CLP
La vendita di prodotti chimici sottoposti al Regolamento CLP 1272/2009, le disposizioni per la vendita a distanza, e quindi anche online, sono definite dall’Articolo 48 e 48 bis del Regolamento CLP stesso che prevede quanto segue
Qualsiasi pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o disciplinata dall’articolo 25, paragrafo 6, riporta i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari di pericolo EUH. Riporta inoltre la dicitura: “Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto
L’offerta delle sostanze o miscele immesse sul mercato tramite vendite a distanza deve indicare chiaramente e in modo visibile gli elementi dell’etichetta di cui all’Articolo 17:
- nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
- la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
- gli identificatori del prodotto specificati all’articolo 18;
- i pittogrammi di pericolo conformemente all’articolo 19;
- le avvertenze conformemente all’articolo 20;
- le indicazioni di pericolo conformemente all’articolo 21;
- gli opportuni consigli di prudenza conformemente all’articolo 22;
- una sezione per informazioni supplementari conformemente all’articolo 25.
L’etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato
La FAQ 273 dell’ECHA spiega che tipo di informazioni devono essere fornite in una pubblicità per miscele ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del CLP.
In caso di vendita on line di prodotti pericolosi è necessario, per ottemperare agli obblighi dell’art.48 del CLP, menzionare i pericoli indicati sull’etichetta, se l’etichettatura CLP non è consultabile online.
Il consumatore non deve acquistare una miscela pericolosa senza essere a conoscenza dei suoi pericoli.
Quindi in caso di vendita online, si ritiene necessario pubblicare l’etichetta CLP contenente le frasi di rischio dei prodotti e, nel caso in cui questo non sia possibile, è necessario riportare le indicazioni di pericolo, le indicazioni di pericolo supplementari, i pittogrammi di pericolo e l’avvertenza.
Per le vendite al pubblico non è sufficiente e nemmeno pertinente fare riferimento ad una scheda di dati di sicurezza contenente queste informazioni.
Per pubblico si intende chiunque non acquisti la miscela per le proprie attività professionali.
DETERGENTI E ALTRI PRODOTTI
Per i biocidi costituiscono inoltre caratteristiche essenziali:
- il tipo di biocida (TP);
- l’identità di ciascuna sostanza attiva e la sua concentrazione;
- il nome di tutti i nanomateriali contenuti nel prodotto;
- le istruzioni per l’uso.
Per i detersivi è inoltre una caratteristica essenziale:
- il contenuto di cui all’allegato VII, parte A, del regolamento sui detersivi.
Per i prodotti oggetto del decreto del 19 aprile 2011 relativo all’etichettatura dei prodotti da costruzione o dei rivestimenti per pareti o pavimenti e pitture e vernici sulle loro emissioni di inquinanti volatili è inoltre una caratteristica essenziale:
- le caratteristiche delle emissioni di inquinanti volatili (VOC)
Per quanto riguarda gli articoli trattati, che devono essere etichettati ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento 528/2012, le caratteristiche essenziali sono:
- sostanze per il trattamento;
- le presunte proprietà;
- il nome di tutti i nanomateriali contenuti nei biocidi.
Si fa presente all’utente che le informazioni riportate possono non essere esaustive.
RESPONSABILITA’
Quando l’operatore economico responsabile della vendita online non è il Fabbricante, ma è semplicemente un Distributore, la responsabilità della conformità all’Art. 19 del GPSR è condivisa tra il Fabbricante e il Distributore.
Resta inteso che con Distributore si intende Distributore di mercati online e/o a distanza. In alcuni casi il Fabbricante può essere esso stesso un Distributore di mercati online, questo non lo esenta dal rispettare gli obblighi del GPSR.
Il Fabbricante, garantisce che i propri prodotti siano stati progettati e realizzati conformemente alle normative armonizzate di pertinenza e che venga mantenuto nel tempo l’obbligo generale di sicurezza. Il Fabbricante è responsabile della condivisione delle informazioni richieste e mantenerle aggiornate.
Il Distributore tramite mercati online è responsabile di indicare le informazioni online e/o a distanza.
Il Distributore deve assicurarsi che il consumatore abbia accesso a tutte le informazioni richieste nella lingua determinata dalla legge dello Stato Membro in cui il prodotto è immesso sul mercato.
I fornitori di mercati online, che essi siano Distributori o gli stessi Fabbricanti, devono iscriversi al portale Safety Gate e collegare il proprio sito online.
Il sistema Safety Gate consente una rapida diffusione tra le autorità nazionali responsabili della sicurezza dei prodotti.
Tramite il Safety Business Gateway, i Distributori hanno l’obbligo di informare le autorità nazionali in caso di non conformità dei prodotti e in caso di prodotti pericolosi sono tenuti a rimediare con misure adeguate.
I Distributori sono tenuti a informare i consumatori tramite avvisi per la sicurezza impiegando qualsiasi mezzo di comunicazione



