MICROPLASTICHE:
Il 27 settembre 2023 la Commissione europea ha pubblicato il Regolamento 2055/2023 che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), introducendo la voce 78 nell’Allegato XVII del REACH.
La modifica consiste nell’aggiunta di una nuova voce 78 nell’Allegato XVII del REACH, che limita le microparticelle di polimeri sintetici, e di due nuove appendici 15 e 16 che indicano le regole per dimostrare la degradabilità e la solubilità dei polimeri.
LA DEFINIZIONE
Sono Microparticelle di polimeri sintetici: Polimeri solidi che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- a) sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l’1% in peso di tali particelle o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle;
- b) almeno l’1% in peso delle particelle di cui sopra soddisfa una delle seguenti condizioni:
- i) tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm;
- ii) la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3.
Non sono considerati SPM I seguenti polimeri sono esclusi dalla presente denominazione:
- a) polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, che non sono sostanze chimicamente modificate;
- b) polimeri degradabili (dimostrato conformemente all’appendice 15);
- c) polimeri aventi una solubilità superiore a 2 g/l (dimostrato conformemente all’appendice 16);
- d) polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica
PRINCIPALI DEROGHE E OBBLIGHI
La restrizione non si applica all’immissione sul mercato di SPM in medicinali, fertilizzanti, additivi alimentari, dispostivi medico diagnostici, alimenti.
La restrizione non si applica materie prime o prodotti ad uso industriale (deroga 4A).
I fornitori di SPM ad uso industriale, Dal 17 ottobre 2025 dovranno fornire agli utilizzatori importanti informazioni aggiuntive sulle SPM fornite, ovvero:
- quantità o concentrazione di SPM;
- la dichiarazione “Le microparticelle di polimero sintetico fornite sono soggette alle condizioni stabilite dalla voce 78 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.”
- IFUD – instruction for use and disposal / istruzioni obbligatorie per l’uso e lo smaltimento
- Identità delle SPM
Non si applica all’immissione sul mercato delle microparticelle di polimeri sintetici seguenti, sotto forma di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele:
deroga 5a) microparticelle di polimeri sintetici contenute con mezzi tecnici in modo da evitare rilasci nell’ambiente se utilizzate conformemente alle istruzioni per l’uso durante l’uso finale previsto;
deroga 5b) microparticelle di polimeri sintetici le cui proprietà fisiche sono modificate in modo permanente durante l’uso finale previsto così che il polimero non rientra più nell’ambito di applicazione della presente voce;
deroga 5c) microparticelle di polimeri sintetici incorporate in modo permanente in una matrice solida durante l’uso finale previsto.
Dal 17 ottobre 2025, i fornitori di prodotti che usufruiscono di una delle esenzioni di cui al paragrafo 5, forniscono istruzioni per l’uso e lo smaltimento che spieghino agli utilizzatori professionali e al pubblico come prevenire i rilasci di microparticelle di polimeri sintetici nell’ambiente (IFUD).
SPECIFICHE DATE DI DECORRENZA
17 ottobre 2027
- Prodotti cosmetici da risciacquo – (salvo microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare per l’incapsulamento di fragranze o prodotti che contengano microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare come abrasivi, ossia per esfoliare, lucidare o pulire (“microsfere”))
17 ottobre 2028
- Detergenti, cere, lucidanti e prodotti per la profumazione dell’aria (salvo microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare per l’incapsulamento di fragranze o prodotti che contengano microsfere)
- Prodotti fertilizzanti che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1009
- Prodotti destinati ad usi agricoli e orticoli non contemplati nelle categorie di: fertilizzanti, prodotti fitosanitari e sementi conciate con tali prodotti, biocidi
17 ottobre 2029
- Microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare per l’incapsulamento di fragranze
- Prodotti cosmetici non da risciacquo (salvo microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare per l’incapsulamento di fragranze o prodotti per labbra, unghie e trucco)
- Dispositivi medici (salvo il caso in cui tali dispositivi contengano microsfere)
17 ottobre 2031
- Prodotti fitosanitari e alle sementi conciate con tali prodotti, nonché ai biocidi
- Intaso granulare da utilizzare su superfici sportive sintetiche
17 ottobre 2035
- Prodotti per le labbra, prodotti per le unghie e prodotti per il trucco (salvo il caso in cui tali prodotti siano prodotti da risciacquo o microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare per l’incapsulamento di fragranze o prodotti che contengano microsfere)
Reporting
Dal 2027, i fornitori di SPM esentate dal paragrafo 4a, gli utilizzatori a valle industriali che utilizzano microparticelle di polimeri sintetici presso siti industriali e ricadenti in deroga 5 che immettono sul mercato per la prima volta il prodotto, dovranno gestire gli obblighi di reporting annuale – QUI PER APPROFONDIMENTI
I NOSTRI SERVIZI
- VERIFICA DEL RISPETTO DELLA DEFINIZIONE REACH DI POLIMERO
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- CONSULENZA TECNICO REGOLATORIA
- REPORTING
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