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Aggiornamento CLP: Regolamento (UE) 2024/2865

Il 20 novembre 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/2865 che introduce modifiche sostanziali al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Queste novità riguardano in particolare un nuovo approccio alla classificazione delle sostanze complesse e l’introduzione di formati di etichettatura aggiornati, inclusa l’opzione digitale.

Nuovo Approccio alla Classificazione delle MOCS

Il Regolamento (UE) 2024/2865 stabilisce un nuovo regime di classificazione per le Sostanze contenenti più di un Costituente (MOCS), specialmente in relazione alle seguenti classi di pericolo elencate nell’allegato I del CLP:

  • Mutagenicità sulle cellule germinali (Sezione 3.5)
  • Cancerogenicità (Sezione 3.6)
  • Tossicità per la riproduzione (Sezione 3.7)
  • Interferenza con il sistema endocrino (Salute Umana e Ambiente) (Sezioni 3.11 e 4.2)
  • Persistente, Bioaccumulabile e Tossico (PBT) o Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile (vPvB) (Sezione 4.3)
  • Persistente, Mobile e Tossico (PMT) o Molto Persistente e Molto Mobile (vPvM) (Sezione 4.4)

Criteri di Valutazione per le MOCS

La valutazione di una MOCS deve basarsi sulle informazioni disponibili sia sui costituenti noti sia sulla sostanza stessa. È cruciale notare i seguenti requisiti:

  1. Le informazioni sulla MOCS stessa possono essere considerate solo se:
    • Dimostrano chiaramente la presenza delle proprietà pericolose sopra elencate.
    • Supportano le conclusioni già ottenute dalle informazioni sui singoli costituenti.
  2. Le informazioni sulla MOCS che dimostrano l’assenza delle proprietà o proprietà meno gravi non possono prevalere sulle informazioni disponibili sui costituenti.

Aggiornamenti sull’Etichettatura e Formato Digitale

Il Capo 3, aggiunto al Titolo III del CLP, introduce nuove istruzioni dettagliate per l’etichettatura e i suoi formati.

Etichetta Digitale (Volontaria)

Il Regolamento introduce la possibilità di fornire gli elementi dell’etichetta anche in formato digitale (“etichetta digitale”).

Importante: l’etichetta digitale è un elemento volontario e complementare e non sostituisce l’obbligatoria etichetta fisica.

Criteri di Formattazione Obbligatori

Sono stati aggiornati i criteri di formattazione dell’etichetta, con modifiche alla Tabella 1.3 dell’allegato I del CLP. Vengono ora specificati in millimetri:

  • La dimensione minima dei pittogrammi.
  • La dimensione complessiva dell’etichetta.
  • Le dimensioni minime dei caratteri utilizzati per le informazioni di etichettatura, in funzione della capacità dell’imballaggio.

Vengono inoltre introdotte regole specifiche riguardanti:

  • Spaziatura minima tra le righe (120% del carattere).
  • Tipo di carattere (senza grazie).
  • Disposizioni aggiuntive per le etichette pieghevoli.

 

Vendite online e pubblicità:

  • Sono state introdotte nuove disposizioni specifiche per le vendite a distanza e la pubblicità online, per garantire la visibilità delle informazioni sui pericoli anche per le offerte online
  • Vengono rafforzate le responsabilità degli operatori economici stabilito nell’EU e sono previsti obblighi specifici per i fornitori di piattaforme online.

 

Stazioni di ricarica:

  • Vengono definite nuove norme per la vendita di prodotti chimici sfusi nelle stazioni di ricarica, per garantire la sicurezza e prevenire incidenti e contaminazioni.

 

STOP THE CLOCK E SEMPLIFICAZIONI

Visti gli oneri per le aziende introdotti dal Reg. 2024/2865 è stata prevista una semplificazione al fine da tutelare le imprese.

Le novità riguardano innanzitutto le regole di etichettatura. Per i prodotti destinati agli operatori professionali (B2B) non vengono introdotti nuovi vincoli relativi alla dimensione dei caratteri o alla formattazione delle etichette. Diversamente, per i prodotti destinati ai consumatori (B2C) è prevista una dimensione minima dei caratteri pari a 1,2 mm, riducibile a 0,9 mm nel caso di confezioni di capacità fino a 125 ml.

Importanti semplificazioni interessano anche la gestione delle etichette nel tempo. Il periodo a disposizione delle imprese per adeguare l’etichettatura viene esteso a 15 mesi, consentendo una programmazione più agevole degli aggiornamenti.

Sono state inoltre ampliate le possibilità di applicare deroghe per gli imballaggi di piccole dimensioni. Le disposizioni chiariscono meglio i casi in cui tali deroghe possono essere utilizzate e introducono la possibilità di ricorrere all’etichettatura digitale sull’imballaggio interno quando particolari caratteristiche del contenitore, come nel caso delle cartucce d’inchiostro, non consentono di riportare tutte le informazioni richieste.

Un’ulteriore semplificazione riguarda la pubblicità e la vendita a distanza: gli obblighi informativi saranno limitati ai prodotti destinati ai consumatori finali, mentre le forniture tra imprese (B2B) resteranno escluse da tali prescrizioni.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore in tempi differenziati. Le norme relative alla formattazione delle etichette, al loro aggiornamento e agli obblighi connessi alla pubblicità e alla vendita a distanza diventeranno applicabili dopo 18 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento. Le misure dedicate alla digitalizzazione delle informazioni entreranno invece in applicazione dopo 36 mesi. Per alcune disposizioni è inoltre previsto un periodo transitorio di due anni, fermo restando che gli operatori potranno scegliere di adeguarsi anticipatamente su base volontaria.

Prima dell’adozione definitiva, il testo dovrà essere approvato dal Parlamento europeo, e successivamente dal Consiglio. Solo al termine di questo iter il Regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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