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Greenwashing

Il 28 febbraio 2024, l’UE ha pubblicato la Direttiva (UE) 2024/825 che mette i consumatori in condizione di affrontare la transizione verde attraverso una maggiore protezione contro le pratiche sleali e una migliore informazione.

La direttiva modifica la direttiva 2005/29/UE sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

L’obiettivo della nuova direttiva è quello di responsabilizzare i consumatori per la transizione verde, in modo che possano prendere decisioni di acquisto informate e avere un ruolo attivo nella transizione verde.

A tal fine, la direttiva stabilisce regole per combattere il greenwashing.

In Italia, la Direttiva è stata recepita dal Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026. Le misure inizieranno ad essere applicate a partire dal 27 settembre 2026.

Divieto di indicazioni ambientali generiche
L’allegato I della Direttiva 2005/29/UE elenca le pratiche commerciali considerate sleali in ogni circostanza. La Direttiva (UE) 2024/825 aggiunge diversi punti all’elenco.

In particolare, vieta l’utilizzo di indicazioni ambientali generiche per le quali non sono dimostrate prestazioni eccellenti.

Alcuni esempi di indicazioni ambientali generiche sono “ecologico”, “verde”, “biodegradabile” ed “ecologico”.

Per evitare di essere considerata generica, un’indicazione deve includere le specifiche in termini chiari ed evidenti sullo stesso supporto (imballaggio, etichetta, sito web, ecc.).

Inoltre, la direttiva sottolinea che indicazioni come “sostenibile” e “consapevole” non possono essere utilizzate se legate a qualità ambientali, poiché questi termini si riferiscono anche ad altri aspetti, come quelli sociali.

Altre pratiche commerciali aggiunte e sempre scorrette sono le seguenti:

Fare un’affermazione ambientale sull’intero prodotto o sull’intera attività dell’azienda quando invece riguarda solo un aspetto del prodotto o una specifica attività aziendale.

Presentare i requisiti di legge come una caratteristica distintiva di un prodotto.

Prestazioni ambientali future e dichiarazioni comparative

La Direttiva (UE) 2024/825 stabilisce che le indicazioni sulle prestazioni ambientali future devono avere impegni chiari, oggettivi e disponibili al pubblico, con un piano di attuazione e obiettivi vincolati nel tempo.

Inoltre, la nuova direttiva prevede che quando un’indicazione mette a confronto i prodotti per quanto riguarda le loro caratteristiche ambientali, sociali e di circolarità, i commercianti devono fornire le seguenti informazioni:

  • Metodo di confronto
  • Prodotti oggetto del confronto
  • Fornitori dei prodotti
  • Misure adottate per mantenere aggiornate le informazioni.

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