CEPRA Settore Prodotto

Registrazione

CEPRA propone servizi di consuelnza e testing per la REGISTRAZIONE REACH delle sostanze prodotte e importate in EU.

Il Regolamento REACH n° 1907/2006 richiede a tutte le aziende che fabbricano o importano una sostanza sul mercato UE in quantità superiori a 1 tonn / anno di registrare tale sostanza all’European Chemicals Agency (ECHA).

Per motivi legali, solo le società con un soggetto giuridico in Europa, sono autorizzate a presentare una registrazione.

I NOSTRI SERVIZI PRINCIPALI

  • ANALISI SAMENESS
  • STRATEGIA DI REGISTRAZIONE
  • DATA GAP ANALYSIS
  • DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI E LA REGISTRAZIONE (presentazione individuale e congiunta)
  • TEST E QSAR
  • RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO

 

PUNTI CHIAVE DELLA REGISTRAZIONE

FASE 1 – IDENTIFICA LA TUA SOSTANZA
FASE 2 – VERIFICA SE È APPLICABILE QUALCHE ESENZIONE
FASE 3 – STRATEGIA DI REGISTRAZIONE
FASE 4 – PRESENTAZIONE DEL DOSSIER DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI
FASE 5 – PRESENTAZIONE DEL DOSSIER DI REGISTRAZIONE

REACH CEPRA 1

DOSSIER DI INQUIRY

Il processo di registrazione inizia con l’invio di un dossier di Inquiry.

L’Inquiry è il processo mediante il quale un potenziale dichiarante richiede all’ECHA se una registrazione valida è già stata presentata per la stessa sostanza. La finalità dell’Inquiry è la condivisione di dati tra aziende che registrano la medesima sostanza.

L’invio del dossier di inquiry deve avvenire prima della fabbricazione o dell’importazione in quantità superiori a 1 ton/anno di una sostanza (salvo l’applicabilità di eventuali esenzioni alla registrazione).

DOSSIER DI REGISTRAZIONE

Il dossier di registrazione da inviare a ECHA è composto principalmente da due elementi:

  • fascicolo tecnico, sempre richiesto per tutte le sostanze soggette agli obblighi di registrazione
  • CSR – chemical safety report -, richiesto se il dichiarante produce o importa una sostanza in quantità maggiori uguali a dieci tonnellate all’anno.

Fascicolo tecnico

I produttori e gli importatori devono raccogliere tutte le informazioni disponibili esistenti sulle proprietà intrinseche di una sostanza, nonché sulla sua fabbricazione, usi ed esposizione.
Il fascicolo tecnico contiene informazioni su:

  • l’identità della sostanza
  • Informazioni sulla fabbricazione e l’uso della sostanza
  • La classificazione e l’etichettatura della sostanza
  • Guida all’utilizzo sicuro
  • Riepiloghi (robusti) di studio delle informazioni sulle proprietà intrinseche
  • Proposte di ulteriori test, se pertinenti
  • Per le sostanze registrate in quantità comprese tra una e dieci tonnellate, il fascicolo tecnico contiene anche informazioni relative all’esposizione per la sostanza (principali categorie d’uso, tipo di usi, vie di esposizione significative)

Le informazioni relative alle proprietà chimico – fisiche, tossicologiche ed eco-tossicologiche variano in base alla fascia di tonnellaggio in cui si intende registrare:
1-10 tonn/anno – allegato VII del REACH
10-100 nn/anno – allegato VIII del REACH
100-1000 tonn/anno – allegato IX del REACH
≥1000 tonn/anno – allegato X del REACH

ESENZIONI

Le seguenti sostanze non devono essere registrate, a prescindere dall’uso:

  • polimeri: le sostanze che rispondono alla definizione di polimero di cui al regolamento REACH non sono soggette a registrazione, tuttavia i monomeri e le altre sostanze utilizzate per la fabbricazione del polimero possono essere soggette all’obbligo di registrazione;
  • sostanze comprese nell’allegato V al REACH: questo elenco descrive 13 ampie categorie di sostanze;
  • sostanze incluse nell’allegato IV di REACH: questo elenco comprende 68 sostanze a basso rischio, generalmente di origine naturale, tra cui l’acqua;
  • sostanze radioattive: le sostanze che emanano radiazioni tali da rendere necessaria la tutela dell’uomo e dell’ambiente sono regolamentate dalla direttiva Euratom;
  • sostanze oggetto di esenzione nazionale nell’interesse della difesa.

Le seguenti sostanze non sono soggette a registrazione, solo se utilizzate nel modo descritto.

Se esiste un uso supplementare della sostanza, questo dovrà essere registrato.

  • Sostanze intermedie non isolate: sostanze intermedie che durante la sintesi non sono intenzionalmente rimosse dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo (tranne che per il prelievo di campioni).
  • Sostanze utilizzate per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD): queste sostanze beneficiano dell’esenzione dall’obbligo di registrazione per un periodo di cinque anni (sono possibili proroghe) qualora le attività di PPORD vengano notificate all’ECHA.
  • Sostanze utilizzate in alimenti o mangimi (compresi gli usi come additivi e aromatizzanti).
  • Sostanze (sostanze attive o eccipienti) utilizzate in medicinali per uso umano o veterinario.
  • Le sostanze attive utilizzate nei biocidi o nei prodotti fitosanitari. Queste sostanze sono considerate già registrate.

Le seguenti sostanze non sono soggette all’obbligo di registrazione:

  • sostanze reimportate già registrate;
  • sostanze assoggettate a controllo doganale, in previsione di una riesportazione;
  • rifiuti: le sostanze scartate come rifiuto (domestico, professionale o industriale), in conformità della definizione fornita nella direttiva quadro sui rifiuti, non sono soggette all’obbligo di registrazione, tuttavia le sostanze prodotte dal recupero dei rifiuti devono generalmente essere registrate, fatta eccezione per
  • le sostanze recuperate già registrate.

AGGIORNAMENTO DOSSIER

Esistono due tipi di aggiornamenti per il fascicolo di registrazione: requested (prescritto) e spontaneous update (aggiornamento spontaneo)
È necessario aggiornare il dossier quando si hanno a disposizione nuovi dati sulla sostanza come ad esempio:

  • dati sulla composizione / cambio fornitore / cambio processo
  • sulle sue proprietà
  • il campo di utilizzo
  • le misure di gestione del rischio
  • variazioni di volume prodotto/importato
  • richieste specifiche ECHA post Evaluation

Il Regolamento 2020/1435 fornisce ai dichiaranti indicazioni sui tempi di aggiornamento dei fascicoli di registrazione.

COSTI PRINCIPALI DEL REGOLAMENTO REACH

  • Spese amministrative
Pagare a European Chemicals Agency (ECHA) per la registrazione ai sensi del regolamento REACH e le relative procedure normative

Fattori chiave che influenzano le spese amministrative

  • Dimensioni dell’azienda (status di PMI)*
  • Tipo di registrazione
    La registrazione standard, la registrazione intermedia, le notifiche PPORD e le domande di autorizzazione prevedono tutte strutture tariffarie diverse.
  • Fascia di tonnellaggio
    1–10 t/anno, 10–100 t/anno, 100–1000 t/anno, ≥1000 t/anno — un tonnellaggio più elevato comporta tariffe di base e di aggiornamento più elevate.
  • Tipo di presentazione
    La presentazione congiunta è in genere più conveniente rispetto alla presentazione individuale, in quanto offre tariffe ECHA ridotte.

* Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 introduce un processo di verifica preventiva che elimina la possibilità di autocertificazione contestuale all’invio del dossier. Ecco gli aspetti fondamentali da tenere a mente:

  • La richiesta di riconoscimento dello status di PMI deve essere inviata all’ECHA almeno 2 mesi prima della prevista presentazione del dossier.
  • L’ECHA esaminerà la documentazione ed emetterà la propria decisione ufficiale entro 2 mesi dalla ricezione della domanda.

  • Le tariffe ridotte per le PMI non potranno essere applicate in alcun modo senza il preventivo riconoscimento formale dello status.

  • Una volta ottenuto il riconoscimento come PMI da ECHA, la decisione di riconoscimento rimarrà valida per 3 anni.

 

  • Costi per i dati
Corrisposti al Lead Registrant (LR) o ai titolari dei dati per l’accesso ai dati esistenti

Fattori chiave che influenzano i costi dei dati

  • Profilo di pericolosità e tonnellaggio
    Un tonnellaggio più elevato o la presenza di sostanze pericolose (ad es. CMR, PBT) richiedono set di dati più complessi, con un conseguente aumento delle tariffe per i dati.
  • Completezza e qualità dei dati
    L’accesso a un pacchetto completo di dati conforme alle norme GLP (dati fisico-chimici, tossicologici ed ecotossicologici) evita la duplicazione dei test, ma comporta un costo.
  • Aspettative di recupero dei costi
    I primi dichiaranti spesso cercano di recuperare gli investimenti precedenti (costi di sperimentazione, costi di consulenza, risorse interne).
  • Numero di co-registranti
    Un numero maggiore di co-registranti consente una ripartizione più ampia dei costi del pacchetto di dati, il che a sua volta riduce i costi dei dati a carico di ciascuna azienda.

 

  • Tariffe per i test
Corrisposti ai laboratori per produrre i dati richiesti e colmare le lacune nei dati

 

  • Commissioni di servizio
Corrisposti a un rappresentante esclusivo (OR) o a una società di consulenza per servizi di assistenza in materia di conformità e registrazione

 

Newsletter
Prodotto

    Ultime News

    Omnibus VI approvato il testo finale
    Omnibus VI approvato il testo finale

    Il 22 ottobre il Parlamento Europeo ha approvato il testo finale del pacchetto di semplificazione normativa noto come Omnibus VI relativo alla semplificazione delle norme su cosmetici, fertilizzanti...

    read more
    ReMade riconosciuta a livello europeo: nuove opportunità per valorizzare il contenuto di riciclato

    Lo schema di certificazione ReMade ha ottenuto il riconoscimento di EA – European co-operation for Accreditation, rafforzando il proprio ruolo nella certificazione del contenuto di riciclato dei...

    read more
    Direttiva “Greenwashing”: nuove indicazioni sullo smaltimento scorte
    Direttiva “Greenwashing”: nuove indicazioni sullo smaltimento scorte

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con una circolare del 27 agosto 2026, ha fornito nuove indicazioni sull'applicazione del D.Lgs. 20 febbraio 2026, che recepisce la Direttiva UE...

    read more