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Restrizioni REACH – Allegato XVII

L’Allegato XVII del Regolamento REACH definisce le restrizioni applicabili alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso di determinate sostanze chimiche, con l’obiettivo di tutelare la salute umana e l’ambiente dai rischi associati al loro impiego.

Le restrizioni possono riguardare sia le sostanze in quanto tali sia, in determinati casi, le sostanze presenti negli articoli e possono prevedere:

  • divieti totali o parziali di fabbricazione e immissione sul mercato;
  • limitazioni d’uso per determinati settori, prodotti o applicazioni;
  • limiti massimi di concentrazione della sostanza;
  • obblighi di etichettatura;
  • specifiche prescrizioni tecniche o condizioni d’uso.

L’elenco delle sostanze soggette a restrizione, contenuto nell’Allegato XVII, è aggiornato nel tempo sulla base delle nuove evidenze scientifiche e delle valutazioni effettuate nell’ambito del sistema REACH.

Processo di restrizione

La procedura può essere avviata da uno Stato membro oppure dall’ECHA, su richiesta della Commissione europea, quando si ritiene che una sostanza presenti un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente che debba essere affrontato a livello dell’Unione europea.

L’ECHA può inoltre proporre restrizioni relative a sostanze presenti in articoli, comprese sostanze già inserite nell’Allegato XIV del REACH (Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione).

1. Registro delle intenzioni

Prima della preparazione del fascicolo di restrizione, l’intenzione di presentare una proposta viene resa pubblica nel Registro delle intenzioni (Registry of Intentions).

Questa fase garantisce trasparenza e consente alle parti interessate di essere informate in anticipo sull’avvio della procedura.

2. Preparazione e presentazione del fascicolo

La proposta di restrizione viene documentata in un fascicolo preparato secondo i requisiti dell’Allegato XV del Regolamento REACH.

Il fascicolo può comprendere, tra gli altri elementi:

  • l’identità e le proprietà della sostanza;
  • la descrizione dei rischi individuati;
  • la motivazione della restrizione proposta;
  • le informazioni sugli usi e sulle esposizioni;
  • le possibili alternative;
  • la valutazione degli impatti economici, ambientali e sanitari;
  • i costi e i benefici associati alla misura proposta.

Il fascicolo deve essere presentato all’ECHA entro 12 mesi dalla notifica dell’intenzione.

3. La valutazione dell’ECHA e la consultazione pubblica

Una volta ricevuto il fascicolo, l’ECHA verifica che la proposta soddisfi i requisiti previsti dall’Allegato XV.

Se la proposta è conforme, il fascicolo viene reso pubblico e si apre una consultazione, durante la quale imprese, associazioni, autorità, organizzazioni non governative e altri soggetti interessati possono trasmettere informazioni e osservazioni.

4. Decisione della Commissione europea

  • entro 3 mesi dal ricevimento dei pareri dei comitati, la Commissione prepara una proposta di modifica dell’Allegato XVII;
  • la proposta viene sottoposta alla procedura prevista dal Regolamento REACH;
  • una volta adottata, la nuova restrizione entra a far parte dell’Allegato XVII ed è direttamente applicabile secondo le condizioni e le date previste dalla relativa disposizione.

Una volta entrata in vigore una restrizione, gli operatori economici interessati devono rispettare gli obblighi stabiliti dall’Allegato XVII.

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