Secondo l'articolo 11 del Regolamento (CE) N. 648/2004 l'etichetta di un prodotto detergente deve essere conforme sia Regolamento CLP sia al Regolamento dei detergenti.
Le informazioni sulla confezione dei detergenti devono essere leggibili, visibili e indelebili.
L'etichetta deve essere nella lingua o nelle lingue del paese in cui vengono immesse sul mercato, possono essere riportate più lingue rispetto a quelle previste dagli Stati Membri.
L'etichetta dei detergenti oltre alle informazioni del CLP deve contenere i seguenti elementi :
INDICAZIONI DEL CONTENUTO
PERCENTUALI IN TERMINI DI PESO |
COMPONENTI IN CONCENTRAZIONE > 0,2% |
<5% |
Fosfati, fosfonati, tensioattivi anionici, tensioattivi cationici, tensioattivi anfoteri, tensioattivi non ionici, sbiancanti a base di ossigeno, sbiancanti a base di cloro, EDTA e Sali, NTA (acido nitrilotriacetico) e Sali, fenoli e fenoli alogenati, paradiclorobenzene, idrocarburi aromatici, idrocarburi alifatici, idrocarburi alogenati, sapone, zeoliti, policarbossilati |
≥ 5%, ≤ 15% |
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≥ 15%, ≤ 30% |
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≥ 30% |
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DEVONO ESSERE RIPORTATI SEMPRE |
Enzimi, disinfettanti, sbiancanti ottici, profumo |
Eventuali agenti conservanti devono essere elencati, indipemdentemente dalla concentrazione.
Eventuali allergizzanti presenti in concentrazioni > 0,01% devono essere indicati.
SCHEDA DEGLI INGREDIENTI
Un elenco degli ingredienti presenti nel detergente, non sono richieste le percentuali in termini di peso e i numero CAS.
Gli ingredienti vanno indicati secondo la nomenclatura INCI, e dove non disponibile il nome secondo la Farmacopea europea. In mancanzand i entrambi la nomenclatura IUPAC