Il Titolo II del Decreto del Ministero della salute 27 settembre 2018 prevede un censimento dei siti produttivi cosmetici italiani.
Chiunque produca – in proprio o in conto terzi - cosmetici sul territorio italiano, ha l’obbligo di notificare il sito produttivo all’autorità di controllo.
La comunicazione dovrà essere inviata via Posta Elettronica Certificata (PEC) a Ministero e alla regione dove si trova il sito di produzione oggetto della comunicazione.
Le informazioni presenti nella comunicazione dovranno essere:
CHI
È oggetto della comunicazione chiunque produca cosmetici.
La produzione di cosmetici comprende “l’effettuazione di una o più fasi di fabbricazione del prodotto”; il decreto (art. 8) specifica che per fabbricazione si debba intendere:
COME
La comunicazione dovrà essere fatta utilizando un apposito modello e inviata via PEC
QUANDO
Entrata in vigore decreto : 23 dicembre 2018 (30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
Per le disposizioni previste dal titolo II:
- a partire dal 23 dicembre 2018 chi inizierà una nuova attività di produzione di cosmetici dovrà inviare via PEC la comunicazione entro 30 gg
- chi alla data del 23 dicembre 2018 già produceva cosmetici, dla scadenza era il 23 giugno 2019