I precursori degli esplosivi sono disciplinati dal Regolamento UE 2019/1148 che sostituisce e abroga il Regolamento UE 98/2013.
Il Regolamento si applica dal 1° febbraio 2021.
I precursori degli esplosivi sono suddivisi in due allegati:
- Allegato I : sostanze soggette a restrizione
- Allegato II: sostanze soggette a segnalazione
Gli operatori economici hanno:
acido nitrico (3%), perossido di idrogeno (12%), acido solforico (15%), nitrometano (16%), nitrato di ammonio (45,7%), clorato di potassio (40%), perclorato di potassio (40%), clorato di sodio (40%) e perclorato di sodio (40%).
esammina, acetone, nitrato di potassio, nitrato di sodio, nitrato di calcio, acido nitrico-sale di ammonio e calcio, nitrato di magnesio esaidrato, alluminio-polveri, magnesio-polveri.
Non ci sono obblighi di verifica ma solo di informare il cliente attraverso:
Si considera transazione sospetta qualsiasi acquisto (anche solo tentato) di uno o più precursori di esplosivi (da soli o in miscele) che si discosti dalla propria attività lavorativa.
Ad esempio: un piccolo agricoltore che chiede un camion di nitrato di ammonio oppure un hobbista che compra venti sacchetti da 5 chilogrammi di nitrato di potassio.
In casi del genere si può rifiutare la vendita e comunque fare la segnalazione (cercando di dare quante più informazioni possibili).
Sono da segnalare anche le transazioni (anche senza vendita) durante le quali l'acquirente ha un comportamento sospetto, alcuni indicatori possono essere: appare nervoso o evita le domande o non è un tipo di cliente abituale; tenta di acquistare prodotti in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite; insiste per pagare in contanti; è restio a fornire un documento d'identità, il luogo di residenza o altre informazioni.
La differenza tra furto e sparizione è che nel primo caso abbiamo l'evidenza immediata del fatto (es: porta con segni di scasso), mentre nel secondo possiamo accorgercene solo in un secondo tempo (es: durante una verifica periodica delle scorte). L'uso del termine "significativo" serve ad escludere, ad esempio, i normali casi di taccheggio in cui da un grande magazzino scompaiono più articoli oppure un furto che ha visto coinvolti principalmente fitosanitari e solo qualche sacchetto di concime.