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PRECURSORI DEGLI ESPLOSIVI

I precursori degli esplosivi sono disciplinati dal Regolamento UE 2019/1148 che sostituisce e abroga il Regolamento UE 98/2013.

Il Regolamento si applica dal 1° febbraio 2021.
 

I precursori degli esplosivi sono suddivisi in due allegati:

- Allegato I : sostanze soggette a restrizione

- Allegato II: sostanze soggette a segnalazione

 

VENDITA DI PRECURSORI DEGLI ESPLOSIVI

Gli operatori economici hanno:

  • il divieto di fornire a privati una serie di prodotti chimici al di sopra di determinate concentrazioni riportati in Allegato I (acido nitrico, perossido di idrogeno, acido solforico..)
  • l'obbligo di segnalare alle Autorità preposte ogni transazione sospetta o ammanco di prodotti chimici elencati negli Allegati I e II entro 24 ore (tel. 06 4654 2182 o precursori@dcpc.interno.it)
  • per quanto riguarda le vendite agli operatori professionali:
    • gli operatori economici dovranno farsi firmare una dichiarazione da parte del cliente (Allegato IV) in modo da informarlo che sta comprando dei precursori di esplosivi ed informarlo sui suoi obblighi. La dichiarazione ha validità 12 mesi.
    • tenere traccia per diciotto mesi delle transazioni effettuate e dell'identità degli acquirenti (richiedendo copia della carta d'identità)
    • verificare che il cliente abbia necessità dimostrabile del prodotto per fini legati allo svolgimento della sua attività (commerciale, professionale) e che le quantità siano compatibili con esso
    • informarlo del fatto che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati all'autorità entro ventiquattro ore e (se il cliente è un altro operatore economico) informarlo che, a sua volta, dovrà seguire la stessa procedura quando rivende.

 

SOSTANZE SOGGETTE A RESTRIZIONI

acido nitrico (3%), perossido di idrogeno (12%), acido solforico (15%), nitrometano (16%), nitrato di ammonio (45,7%), clorato di potassio (40%), perclorato di potassio (40%), clorato di sodio (40%) e perclorato di sodio (40%).

 

SOSTANZE SOGGETTA A SEGNALAZIONE

esammina, acetone, nitrato di potassio, nitrato di sodio, nitrato di calcio, acido nitrico-sale di ammonio e calcio, nitrato di magnesio esaidrato, alluminio-polveri, magnesio-polveri.
 

 

VENDITA DI PRECURSORI PRESENTI IN ALLEGATO II

Non ci sono obblighi di verifica ma solo di informare il cliente attraverso:

  • CdV/Ddt/Fattura, può essere sufficiente includere una dicitura del tipo: "Questo prodotto è disciplinato dal Regolamento (Ue) 2019/1148: tutte le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro ventiquattro ore al punto di contatto nazionale competente precursori@dcpc.interno.it".
  • Tramite SDS per gli operatori professionali in sezione 15.1 andrà incluso il riferimento al regolamento e sarà opportuno evidenziare restrizioni/obblighi di segnalazione.
  • Nessun obbligo d'informazione vige quando si vende ad un privato.

 

COSA SI INTENDE PER TRANSIZIONE SOSPETTA

Si considera transazione sospetta qualsiasi acquisto (anche solo tentato) di uno o più precursori di esplosivi (da soli o in miscele) che si discosti dalla propria attività lavorativa.

Ad esempio: un piccolo agricoltore che chiede un camion di nitrato di ammonio oppure un hobbista che compra venti sacchetti da 5 chilogrammi di nitrato di potassio.

In casi del genere si può rifiutare la vendita e comunque fare la segnalazione (cercando di dare quante più informazioni possibili).

Sono da segnalare anche le transazioni (anche senza vendita) durante le quali l'acquirente ha un comportamento sospetto, alcuni indicatori possono essere: appare nervoso o evita le domande o non è un tipo di cliente abituale; tenta di acquistare prodotti in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite; insiste per pagare in contanti; è restio a fornire un documento d'identità, il luogo di residenza o altre informazioni.

La differenza tra furto e sparizione è che nel primo caso abbiamo l'evidenza immediata del fatto (es: porta con segni di scasso), mentre nel secondo possiamo accorgercene solo in un secondo tempo (es: durante una verifica periodica delle scorte). L'uso del termine "significativo" serve ad escludere, ad esempio, i normali casi di taccheggio in cui da un grande magazzino scompaiono più articoli oppure un furto che ha visto coinvolti principalmente fitosanitari e solo qualche sacchetto di concime.