Il Regolamento PIC Prior Informed Consent (Regolamento (UE) n. 649/2012) disciplina l'importazione e l'esportazione di alcune sostanze pericolose e vietate in Europa ed impone obblighi a chi vuole esportare queste sostanze in paesi EXTRA-EU.
L'obiettivo è quello di attuare in EU la Convenzione si Rotterdam, favorendo la cooperazione nel commercio internazionale.
In allegato I sono riportate le sostanze vietate o soggette a restrizioni rigorose. Il regolamento PIC vale anche per le sostanze chimiche di cui è vietata l'esportazione ai sensi dell'allegato V.
L'esportazione di queste sostanze chimiche è soggetta a due tipi di requisiti:
ALLEGATO I
Racchiude un elenco di sostanze, gruppi di sostanze o miscele contenenti sostanze in concentrazioni tali da far scattare la classificazione e l’etichettatura CLP.
L'elenco si divide in tre parti che definiscono i vari obblighi applicati alle sostanze chimiche.
Parte 1
Parte 2
L’autorità nazionale deve ricevere una comunicazione da parte dell’autorità del paese di importazione che attesti l’accordo all’importazione.
Parte 3
Si può evitare il consenso esplicito quando la risposta all’esportazione è pubblicata nella circolare PIC.
NOTIFICA ALL’ESPORTAZIONE
Gli esportatori con sede in UE sono tenuti a notificare la propria intenzione di esportare le sostanze chimiche riportate nell'allegato I del PIC in un paese extra UE. La notifica deve essere effettuata nel periodo antecedente alla prima esportazione nell'anno considerato e alla prima esportazione in ciascun anno civile successivo, gli esportatori hanno l'obbligo di notifica nei confronti dell'autorità nazionale designata del paese da cui sarà effettuata l'esportazione.
A ogni notifica di esportazione viene assegnato un identificatore univoco quale numero di riferimento identificativo (RIN).
Contenuto della notifica:
La serie completa dei dati richiesti si trova nell'allegato II del regolamento PIC.
La notifica deve essere fatta 35 giorni prima che avvenga l'esportazione, entro 25 giorni dalla prima esportazione l'autorità nazionale deve convalidarla e 15 giorni prima l'ECHA deve inviarla al Paese importatore extra EU.
CONSENSO ESPLICITO
Oltre all'obbligo di notifica, l'esportazione di sostanze chimiche comprese nelle parti 2 e 3 dell'allegato I del regolamento PIC è subordinata anche all'esistenza di un consenso esplicito concesso dall'autorità nazionale designata del paese importatore non appartenente all'UE.
Esistono alcune deroghe al consenso esplicito.
Un consenso esplicito resta valido per le esportazioni successive per un periodo di tre anni civili, salvo diversa indicazione nelle condizioni relative al consenso esplicito stesso. In questi tre anni, qualsiasi società operante nel territorio dell'UE può esportare la stessa sostanza chimica verso il paese che ha concesso il consenso esplicito (purché consentito dalle condizioni del consenso), pur dovendo continuare a soddisfare gli obblighi annuali di notifica e relazione.
L'ECHA gestisce una banca dati di tutte le notifiche – esistenti e nuove – e le risposte riguardanti il consenso esplicito.
RELAZIONE ANNUALE
Nel corso del primo trimestre di ogni anno gli esportatori e gli importatori di sostanze chimiche soggette alla procedura PIC devono comunicare, alle rispettive autorità nazionali designate, i quantitativi esatti della sostanza chimica spedita verso o proveniente da ciascun paese non appartenente all’UE durante l’anno precedente.
ePIC
ePIC è lo strumento informatico che è stato istituito ed è gestito dall’ECHA al fine di garantire che gli obblighi previsti dal regolamento PIC siano supportati da adeguati sistemi informatici.
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