Direttiva SUP (Single Use Plastics) DIRETTIVA (UE) 2019/904
Obiettivo della Direttiva
L’obiettivo della direttiva è quello di prevenire e ridurre l’incidenza dei prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica oxo-degradabile e attrezzi da pesca contenenti plastica sull’ambiente e sulla salute umana, e promuovere la transizione verso un’economia circolare.
Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione e rendere pubblico un programma con le misure che si intendono adottare al fine di produrre, entro il 2026, una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso rispetto al 2022.
I punti principali contenuti nella Direttiva
In particolare, tra gli obblighi previsti dalla Direttiva figurano:
ART 5: evitare l’immissione in commercio dei prodotti elencati nella parte B dell’allegato - es. BASTONCINI COTONATI, STOVIGLIE (PIATTI, POSATE...), CANNUCCE, AGITATORI PER BEVANDE, CONTENITORI PER BEVANDE E ALIMENTI
ART. 6: consentire l’immissione in commercio solo di quei prodotti della parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi restino attaccati ai contenitori per tutta la durata dell’uso previsto - es CONTENITORI PER BEVANDE IN VETRO O METALLO CON TAPPI E COPERCHI IN PLASTICA
ART 7: provvedere alla sensibilizzazione del consumatore, tramite apposizione sul prodotto stesso di una marcatura che informi delle corrette modalità di gestione e smaltimento del rifiuto e l’incidenza negativa della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto - es ASSORBENTI, TAMPONI IGENICI, SALVIETTE UMIDIFICATE PER IGIENE PERSONALE E DOMESTICO, PRODOTTI DA TABACCO CON FILTRI, TAZZE PER BEVANDE
ART 8: provvedere affinchè i produttori dei prodotti di plastica monouso coprano i costi di sensibilizzazione, di raccolta, di rimozione e di trattamento dei rifiuti - es CONTENITORI PER ALIMENTI DESTINATI AL CONSUMO IMMEDIATO, CONTENITORI PER LIQUIDI FINO A 3 LITRI, SACCHETTI DI PLASTICA IN MATERIALE LEGGERO, SALVIETTE UMIDIFICATE PER IGIENE PERSONALE E DOMESTICO
Adottando le misure indicate , gli Stati membri dovrebbero essere in grado di assicurare, entro il 2029, il riciclaggio di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso (elencati nella parte F dell’allegato) pari al 90 %, in peso, di tali prodotti immessi sul mercato in un determinato anno.
Gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 3 luglio 2021.
Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi:
— all’articolo 5 a decorrere dal 3 luglio 2021;
— all’articolo 6 a decorrere dal 3 luglio 2024;
— all’articolo 7 a decorrere dal 3 luglio 2021;
— all’articolo 8 entro il 31 dicembre 2024.