Servizi di Notifica al SCIP DATABASE dell'ECHA per gli articoli che contengono sostanze SVHC (Substance Very High Concern).
L'obbligo parte dal 5 gennaio 2021
Questo obbligo normativo deriva dalla pubblicazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica della Normativa Quadro sui Rifiuti (WFD - Waste Framework Directive) - recepita dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 art 80 comma 3.
I fornitori di articoli che contengono una o più sostanze SVHC dovranno fornire all’ECHA le informazioni sull’uso sicuro degli articoli.
Questa novità è un’estensione dell’obbligo di comunicazione lungo la catena di approvvigionamento secondo l’art. 33 del Regolamento REACH.
QUAL È L’OBIETTIVO?
La banca dati SCIP mira ad approfondire la conoscenza delle sostanze chimiche pericolose contenute in articoli e prodotti lungo il loro intero ciclo di vita, anche nella fase in cui diventano rifiuti.
ridurre le sostanze pericolose contenute nei rifiuti,
incoraggiare la sostituzione di tali sostanze con alternative più sicure,
contribuire a una migliore economia circolare.
L’obiettivo del database è quello di:
ridurre la generazione di rifiuti contenenti sostanze pericolose cercando di sostituirle con sostanze meno pericolose
rendere disponibili le informazioni per migliorare le operazioni di trattamento dei rifiuti
monitorare l’uso di sostanze SVHC negli articoli e avviare azioni appropriate anche nello smaltimento degli articoli
CHE COS’È UN ARTICOLO?
Un articolo è un oggetto a cui, durante la produzione, sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica
ATTORI COINVOLTI:
produttori di articoli
importatori di articoli
distributori UE di articoli e altri attori che immettono articoli sul mercato.
I produttori e i distributori di articoli prodotti al di fuori dell' UE non hanno obblighi diretti ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti.
Tuttavia, dovrebbero supportare i loro clienti dell'UE (importatori) fornendo loro le informazioni necessarie sugli SVHC negli articoli.
I rivenditori e altri attori che forniscono articoli direttamente ai consumatori non devono presentare informazioni all'ECHA.
I fornitori di articoli dovranno comunicare le informazioni sulle sostanze SVHC contenute negli articoli in concentrazioni >= 0,1% p/p lungo la catena di approvvigionamento e informare l’ECHA caricando le informazioni sull’uso sicuro nel database SCIP.
Le informazioni da fornire sono:
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
informazioni rilevanti per l'identificazione dell'articolo;
nome, intervallo di concentrazione e posizione dell'SVHC; e
altre informazioni sull'uso sicuro dell'articolo, in particolare, se le informazioni di cui sopra non sono sufficienti a garantire la corretta gestione dell'articolo come rifiuto.
INFORMAZIONI NON OBBLIGATORIE
immagine dell’articolo
descrizione delle dimensioni dell’articolo
istruzioni per il disassemblaggio
informazioni pertinenti che permettano la gestione sicura dell’articolo.
SCADENZE:
5 gennaio 2021 obbligo di notifica sul database SCIP.
I NOSTRI SERVIZI
STRATEGIA: studio casistiche aziendali, portafoglio prodotti e documentazione dei fornitori. Lo scopo è determinare COSA E COME NOTIFICARE
ANALISI SVHC: analisi dei vostri articoli per verificare le presenza di SVHC (LINK)
NOTIFICA SCIP DATABASE
FORMAZIONE: per rendervi autonomi nella gestione dello SCIP database
Per maggiori informazioni contattateci.