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Principali sanzioni

Disciplina sanzionatoria Decreto Legislativo n°133 del 14 settembre 2009 per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n° 1907/2006.

1- SANZIONI PER LA REGISTRAZIONE E LE NOTIFICHE DELLE SOSTANZE (Violazione Art. 6-7-8-12-17-18)

-Il fabbricante o l'importatore o il distributore o il rappresentate esclusivo ha l'obbligo di registrare in concentrazioni maggiori di 1 tonn/anno:

  • sostanze in quanto tali o sostanze componenti di una o più miscele
  • monomeri utilizzati come intermedi isolati in sito o trasportati
  • monomeri contenuti nei polimeri
  • articoli

Se questo non avviene è punito con una sanzione da 15.000 a 90.000 euro.

-Il fabbricante o l'importatore o il distributore o il rappresentate esclusivo ha l'obbligo di notificare:

  • articoli

Se questo non avviene è punito con una sanzione da 15.000 a 90.000 euro.

-Il dichiarante che all'atto della registrazione non comunica o comunica in modo inesatto le informazioni sarà punito con una sanzione da 10.000 a 60.000 euro.

-Il fabbricante di una sostanza intermedia isolata in sito o trasportata in quantitativi pari o superiori a 1 tonn/anno che non ottempera o ottempera in maniera inesatta alla registrazione sarà punito con una sanzione da 10.000 a 60.000 euro.

-Colui che adempie agli obblighi che spettano agli importatori senza essere stato designato come rappresentante esclusivo dovrà pagare una multa da 10.000 a 60.000 euro.

2- SANZIONI PER LA RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO (Art. 9)

-Il fabbricante, l'importatore, il distributore, il rappresentate esclusivo o il produttore di articoli ha l'obbligo di notificare all'Agenzia le informazioni richieste dall'art.9 paragrafo 2 per l'esenzione.

Se non adempie a questi obblighi deve pagare una sanzione da 3.000 a 18.000 euro.

-Se il fabbricante, l'importatore, il rappresentate esclusivo o il produttore di articoli fabbrica o importa sostanze/articoli prima di due settimane dalla notifica o non rispetta le condizioni poste dall'Agenzia deve pagare una multa da 3.000 a 18.000 euro.

3- SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DA COMUNICARE IN BASE ALLA FASCIA DI TONNELLAGGIO (Art. 12-22-24)

-Il fabbricante, l'importatore, il rappresentate esclusivo che non ottempera a fornire le informazioni da comunicare in base al tonnellaggio secondo l'articolo 12, o per una sostanza notificata a norma della direttiva 67/548/CEE secondo l'articolo 24 non ottempera all'obbligo di fornite informazioni supplementari è punito con una sanzione da 15.000 a 90.000 euro.

-Se il dichiarante dopo la registrazione non ottempera od ottempera in ritardo ad eventuali modifiche, variazioni, nuovi usi, nuove informazioni deve pagare una sanzione da 10.000 a 60.000 euro.

4- SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA E SULLE MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO (Art. 14)

-Il dichiarante della sostanza che viene registrata in quantitativi superiori a 10 tonn/anno che non effettua o effettua parzialmente una relazione sulla sicurezza chimica sarà punito con una sanzione da 15.000 a 90.000 euro.

-Il dichiarante che non ottempera agli obblighi di applicare misure necessarie per controllare adeguatamente i rischi individuati nella valutazione della sicurezza chimica e che non tiene a disposizione una versione aggiornata della relazione sulla sicurezza chimica deve pagare una multa da 10.000 a 60.000 euro.

5- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CHE RIGUARDANO LA FABBRICAZIONE E L'IMPORTAZIONE DI SOSTANZE DA PARTE DEL DICHIARANTE (Art. 21)

-Il dichiarante che avvia o continua una fabbricazione/importazione in presenza di un'indicazione contraria dell'Agenzia è punito con una sanzione da 10.000 a 60.000 euro

6- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SULLA CONDIVISIONE DEI DATI E LE DISPOSIZIONI PER EVITARE SPERIMENTAZIONI SUPERFLUE SU ANIMALI VERTEBRATI (Art. 25-26)

-Il dichiarante che effettua sperimentazione animale dove non è necessario deve pagare una sanzione da 10.000 a 60.000 euro.

-Il dichiarante di una sostanza non soggetta a regime transitorio o soggetta a regime transitorio che non ha effettuato una registrazione preliminare deve compiere accertamenti prima di registrare la sostanza tramite richiesta dell'Agenzia, se non ottempera a questi obblighi deve pagare una sanzione da 3.000 a 18.000 euro.

7- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONDIVISIONE DEI DATI CHE DERIVANO DA TEST SPERIMENTALI (Art. 30)

Se il proprietario di uno studio che fa sperimentazione su animali vertebrati o che li esegue su animali non vertebrati si rifiuta di fornire le prove del costo dello studio o lo studio stesso a uno o più partecipanti deve pagare una somma da 10.000 a 60.000 euro.

8- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVIGIONAMENTO (Art. 7-31-32-33-34-35-36)

-Il produttore, importatore o rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di fornire istruzioni adeguate al destinatario di articoli deve pagare una multa da 10.000 a 60.000 euro.

-Il fornitore di una sostanza o miscela che non fornisce la scheda dati di sicurezza ad ogni attore della catena di approvvigionamento, o un attore della catena d'approvvigionamento che non riporta i pertinenti scenari di esposizione allegati alla scheda di sicurezza (nel caso in cui sia stata eseguita una relazione sulla sicurezza chimica) è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro.

-Se il fornitore di una sostanza o miscela fornisce la scheda dati di sicurezza in una lingua diversa da quella del paese dove viene immesso sul mercato il prodotto o incompleta deve pagare una sanzione da 3.000 a 18.000 euro.

-Se il fornitore di una sostanza o miscele non deve fornire la scheda di sicurezza ma non comunica le informazioni secondo l'art. 33 come ad esempio il numero di registrazione e le informazioni che riguardano le sostanze soggette ad autorizzazione o a qualche restrizione deve pagare una multa da 10.000 a 60.000 euro.

-Il fornitore di un articolo deve fornire informazioni lungo la catena d'approvvigionamento riguardo l'articolo che è soggetto ad autorizzazione se questo non avviene deve pagare una sanzione da 5.000 a 30.000 euro.

-L'attore della catena di approvvigionamento ha l'obbligo di fornire le informazione a monte della catena, se questo non avviene verrà punito con una sanzione da 3.000 a 18.000 euro.

-Il datore di lavoro deve consentire ai lavoratori il pieno accesso alle informazioni che riguardano le sostanze e le miscele da loro utilizzate, se questo non avviene verrà punito con una sanzione da 15.000 a 90.000 euro.

-Se il fabbricante, importatore, rappresentate esclusivo, utilizzatore a valle o distributore, decide di cessare l'attività o trasferire l'azienda, la parte che assume la responsabilità aziendale ha l'obbligo di conservare le informazioni, se questo non avviene verrà punito con una sanzione da 3.000 a 18.000 euro.

9- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CHE RIGUARDANO GLI ADEMPIMENTI DEGLI UTILIZZATORI A VALLE (Art. 37-38-39)

-Il fabbricante, importatore, rappresentate esclusivo, utilizzatore a valle di una sostanza o una miscela deve conformarsi agli obblighi della valutazione della sicurezza chimica, per un uso che si discosta, l'utilizzatore a valle deve predisporre una propria relazione sulla sicurezza chimica. Se l'utilizzatore a valle non raccomanda misure opportune e non segue gli obblighi sopra indicati dovrà pagare una sanzione da 10.000 a 60.000 euro.

-L'utilizzatore a valle deve aggiornare e tenere a disposizione la relazione sulla sicurezza chimica, se non comunica le informazioni all'agenzia di avere un uso che si discosta dall'uso indicato nella registrazione, o di avere una classificazione che si discosta o di non rispettare i limiti indicati per conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 37 deve pagare una multa da 5.000 a 30.000 euro.

-Qualora ci siano ulteriori modifiche nell'uso che si vuole registrare è necessario informare subito l'Agenzia se questo non avviene si deve pagare una sanzione da 3.000 a 18.000 euro.

10- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CHE RIGUARDANO LE INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE (Art. 46-49)

-Il dichiarante che non ottempera all'obbligo di fornire le informazioni supplementari nel tempo fissato, e non ottempera alle disposizioni riguardanti le misure di riduzione del rischio per le sostanze intermedie isolate in sito deve pagare una multa da 10.000 a 60.000 euro.

-Se il dichiarante non comunica informazioni supplementari alle Autorità per quanto riguarda le sostanze intermedie isolate deve pagare una multa da 2.000 a 12.000 euro.

11- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CHE RIGUARDANO IL DICHIARANTE CHE HA CESSATO DI FABBRICARE O IMPORTARE (Art. 50)

-Se il dichiarante ha cessato di fabbricare o di importare una sostanza/articolo o se l'utilizzatore ha valle ha cessato l'utilizzazione è necessario dare una comunicazione all'Agenzia e non si possono più richiedere informazioni riguardo queste sostanza, se la comunicazione non avviene si deve pagare una sanzione da 5.000 a 30.000 euro.

-L'autorità può richiedere informazioni supplementari se stabilisce che ci possono essere dei rischi a lungo termine per la salute e per l'ambiente, se non vengono fornite si deve pagare una sanzione da 10.000 a 60.000 euro.

12- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CHE RIGUARDANO L'IMMISSIONE SUL MERCATO DI UNA SOSTANZA DESTINATA AD UN DETERMINATO USO. (Art. 56)

-Il fabbricante, l'importatore, il rappresentate esclusivo o utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell'allegato XIV soggette ad autorizzazione è punito con una sanzione da 40.000 a 150.000 euro ad eccezione di sostanze citate nell'art. 56.

13- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CHE RIGUARDANO IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI (Art. 60-65-66)

-Il titolare di un'autorizzazione deve ridurre l'esposizione al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile e deve fornire il numero dell'autorizzazione sull'etichetta anche delle sostanze immesse in miscele, se questo non avviene deve pagare una multa da 10.000 a 60.000 euro.

-Gli utilizzatori a valle devono dare notifica all'Agenzia se utilizzano sostanze che sono autorizzate che rientrano a far parte dell'articolo 56 paragrafo 2, se questo non avviene devono pagare una sanzione da 5.000 a 30.000 euro.

14- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI RESTRIZIONE (Art. 67)

-Il fabbricante, l'importatore, il rappresentate esclusivo o utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in miscela o in articolo non conforme alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del Regolamento al di fuori dei casi riportati nell'articolo 67, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro

15- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CHE RIGUARDANO LE INFORMAZIONI DA NOTIFICARE ALL'AGENZIA (Art. 113)

-Ogni fabbricante, produttore di articoli o importatore, o gruppo di fabbricanti o produttori di articoli o importatore o rappresentante esclusivo che immette sul mercato una sostanza che rientra tra le sostanze soggette all'obbligo di registrazione e tra le sostanze che rientrano nell'ambito delle sostanze pericolose secondo la direttiva 67/548/CEE, in concentrazioni superiori ai limiti fissati dalla direttiva 1999/45/CE e non comunica o comunica in modo inesatto all'Agenzia le informazioni secondo l'art. 113 deve pagare una sanzione da 10.000 a 60.000 euro.

-Ogni fabbricante, produttore di articoli o importatore, o gruppo di fabbricanti o produttori di articoli o importatore o rappresentante esclusivo che non aggiorna le informazioni all'Agenzia deve pagare una multa da 5.000 a 30.000 euro.