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REACH in pillole

Nel 2006 è nato il Regolamento europeo 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of chemicals), ritenuto uno dei più importanti ed impattanti tra i regolamenti europei.
Il REACH si applica in tutti i paesi dello Spazio Economico Europeo, SEE (Stati Membri della Comunità Euorpea + Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

"Per quanto imperfetto, questo testo costituisce un passo nella giusta direzione, quella di una “chimica verde” che eliminerà progressivamente i prodotti nocivi per la salute. L’industria chimica europea, a buon diritto, ha addotto come argomento la minaccia alla sua competitività, giacché è vero che quelle degli altri sono sottoposte a obblighi meno pesanti. Ma così si attrezza per l’avvenire perché, sviluppando prodotti puliti, acquisterà un vantaggio sulla concorrenza. Dietro REACH si disegna il modello economico su cui l’Europa deve fare affidamento: un’industria e delle attività rispettose, per principio, dell’ambiente e della salute".
Partendo da questo Editoriale di Le Monde - 15 dicembre 2006 – si può comprendere la strada che l’Europa ha deciso di intraprendere ormai da più di un decennio.

OBIETTIVI


Gli obiettivi principali del REACh sono

  • Raccogliere dati sulle proprietà e gli usi delle sostanze
  • Individuare le corrette misure di gestione lungo tutto il ciclo di vita della sostanza
  • Comunicare gli usi sicuri lungo la catena
  • Individuare alternative per le sostanze altamente preoccupanti
  • Promuovere l’utilizzo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli

Il REACH si applica in linea di principio a tutte le sostanze chimiche: non solo quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche quelle di uso quotidiano, ad esempio i prodotti per la pulizia o le vernici, come pure quelle presenti in articoli quali indumenti, mobili ed elettrodomestici. Per tale motivo questo regolamento ha un impatto sulla maggioranza delle aziende presenti nell’UE.

Il regolamento REACH attribuisce alle aziende l’onere della prova, pertanto le aziende, a norma del regolamento, devono identificare e gestire i rischi collegati alle sostanze che producono e commercializzano nell’Unione europea. Esse devono dimostrare all’ECHA come utilizzare tali sostanze senza correre rischi e comunicare le misure di gestione dei rischi agli utilizzatori.

Se i rischi non possono essere gestiti, le autorità possono limitare in vari modi l’uso delle sostanze. Nel lungo termine le sostanze più pericolose devono essere sostituite con altre meno pericolose.

RUOLI PRINCIPALI

In generale, ai sensi del REACH sono previsti i seguenti ruoli:

Fabbricante: chi produce prodotti chimici, per uso proprio o per fornirli ad altri soggetti
Importatore: chi effettua degli acquisti al di fuori dell’UE/del SEE. I beni acquistati possono essere singole sostanze chimiche, miscele per successiva vendita o articoli, come indumenti, mobili o prodotti in plastica.
Utilizzatori a valle: chi utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono utilizzatori a valle. Esempi di utilizzatori a valle sono: formulatori, utilizzatori finali (industriali o professionali), produttori di articoli.
Imprese stabilite al di fuori dell’UE: le imprese stabilite al di fuori dell’UE non sono vincolate dagli obblighi del regolamento REACH, anche qualora esportino i loro prodotti nel territorio doganale dell’Unione europea. Gli obblighi di REACH, quale ad esempio la registrazione, ricadono sugli importatori stabiliti nell’Unione europea.
 

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

L’identificazione accurata di una sostanza è un prerequisito per la maggior parte dei processi previsti dai regolamenti REACH ma anche di altri regolamenti come il CLP.
 
L'articolo 3, paragrafo 1 del REACH fornisce la definizione di sostanza:
Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un processo di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione.”
All’interno di questa definizione, è possibile individuare tre tipologie di sostanza, come riportato nella tabella sottostante.
 
SOSTANZA MONO-COMPONENTE È una sostanza in cui un costituente è presente in una concentrazione pari almeno all’80% (p/p) e che contiene fino al 20% (p/p) di impurezze.
Una sostanza mono-componente è denominata secondo il costituente principale
SOSTANZA MULTI-COMPONENTE È una sostanza composta da diversi costituenti principali presenti in concentrazioni ≥10% e <80 % (p/p).
Essa viene denominata come "massa di reazione" di due o più componenti principali.
SOSTANZA UVCB UVCB sta per composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse o di materiali biologici. Se hai una sostanza UVCB, la tua sostanza ha molti componenti diversi, alcuni dei quali potrebbero essere sconosciuti. La composizione può essere variabile o difficile da prevedere.
Le sostanze UVCB spesso non sono completamente identificabili e quindi è necessario fornire una descrizione del processo di produzione e altri tipi di informazioni, come un intervallo di ebollizione.
In generale, il nome di una sostanza UVCB è solitamente una combinazione dei materiali di partenza e del processo.
 
 
 
 
 
 
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